Alle prese con una vicenda solo apparentemente lineare, la Cassazione si affida con disinvoltura ad una ratio decidendi collaudata; ma approda inopinatamente ad una soluzione che non convince né dal punto di vista dell'analisi giuridica, né tanto meno da quello più prettamente economico. La problematica in questione è quella dell'assicurazione sulla vita, con riferimento al caso in cui l'assicurato ometta di comunicare all'assicuratore di essere già titolare di polizza analoga, stipulata presso un'altra compagnia. In effetti, la norma contenuta all'art. 1910 c.c. sembrerebbe indicare un percorso obbligato: l'assicuratore non sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento a controparte se questa ha dolosamente omesso di informarlo dell'esistenza di un'altra polizza separatamente stipulata. Ancora, il disposto dell'art. 1892 c.c. prevede che l'assicuratore possa agire per l'annullamento del contratto in caso di dichiarazione inesatta o di reticenza dell'assicurato. Il ragionamento della Cassazione fa leva appunto su queste due disposizioni. Eppure, la loro applicazione al caso di specie non risulta così scontata come verrebbe fatto di pensare in prima approssimazione. Esistono due diverse linee argomentative che inducono a rivisitare criticamente la logica a base della decisione e a propiziare un approccio più consapevole, spostando...
Si muore solo una volta… ma si può preferire la borsa alla vita? / Renda, Andrea. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 11:(1999), pp. 1117-1122.
Si muore solo una volta… ma si può preferire la borsa alla vita?
RENDA, ANDREA
1999
Abstract
Alle prese con una vicenda solo apparentemente lineare, la Cassazione si affida con disinvoltura ad una ratio decidendi collaudata; ma approda inopinatamente ad una soluzione che non convince né dal punto di vista dell'analisi giuridica, né tanto meno da quello più prettamente economico. La problematica in questione è quella dell'assicurazione sulla vita, con riferimento al caso in cui l'assicurato ometta di comunicare all'assicuratore di essere già titolare di polizza analoga, stipulata presso un'altra compagnia. In effetti, la norma contenuta all'art. 1910 c.c. sembrerebbe indicare un percorso obbligato: l'assicuratore non sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento a controparte se questa ha dolosamente omesso di informarlo dell'esistenza di un'altra polizza separatamente stipulata. Ancora, il disposto dell'art. 1892 c.c. prevede che l'assicuratore possa agire per l'annullamento del contratto in caso di dichiarazione inesatta o di reticenza dell'assicurato. Il ragionamento della Cassazione fa leva appunto su queste due disposizioni. Eppure, la loro applicazione al caso di specie non risulta così scontata come verrebbe fatto di pensare in prima approssimazione. Esistono due diverse linee argomentative che inducono a rivisitare criticamente la logica a base della decisione e a propiziare un approccio più consapevole, spostando...File | Dimensione | Formato | |
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