The article critically examines judgment No. 18583/2025 of the Italian Court of Cassation concerning the time limit within which the Italian Data Protection Authority must notify an alleged infringement following its preliminary investigation. The Court held that this phase is external and merely preparatory to the sanctioning proceedings proper and that, accordingly, the applicable time limit is directory rather than mandatory. After reconstructing the relevant regulatory framework and divergent case law, the article challenges this distinction. It argues that the enforcement process is functionally unitary and that allowing the Authority to determine, through an internal and non-transparent assessment, when an infringement has been sufficiently established risks rendering procedural time limits ineffective. Such an approach undermines legal certainty, legitimate expectations, the adversarial principle, the right of defence, and the reasonable duration of proceedings. The article therefore calls for an objectively verifiable dies a quo and for regulatory reform reconciling effective enforcement with constitutional, ECHR, and EU law safeguards.

Il contributo esamina criticamente la sentenza n. 18583/2025 della Corte di cassazione, relativa al termine entro il quale il Garante per la protezione dei dati personali deve notificare la contestazione di una presunta violazione all’esito dell’istruttoria preliminare. La Corte ha ritenuto tale fase estranea e meramente prodromica al procedimento sanzionatorio in senso stretto, attribuendo pertanto al relativo termine natura ordinatoria anziché perentoria. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il contributo contesta questa distinzione. Il procedimento sanzionatorio presenta infatti carattere funzionalmente unitario; consentire all’Autorità di stabilire, attraverso una valutazione interna e non trasparente, quando la violazione possa dirsi sufficientemente accertata rischia di privare di effettività i termini procedimentali. Una simile impostazione compromette la certezza del diritto, il legittimo affidamento, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e la ragionevole durata del procedimento. Il contributo auspica pertanto l’individuazione di un dies a quo oggettivamente verificabile e un intervento regolamentare capace di conciliare l’efficacia dell’azione sanzionatoria con le garanzie costituzionali, convenzionali ed eurounitarie.

Brozzetti, Filiberto; Pileggi, Francesca. (2026). La natura del termine per la contestazione dell’illecito nei procedimenti sanzionatori del Garante Privacy. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, (ISSN: 1591-559X),4, 472-488.

La natura del termine per la contestazione dell’illecito nei procedimenti sanzionatori del Garante Privacy

Filiberto E. Brozzetti;Francesca Pileggi
2026

Abstract

The article critically examines judgment No. 18583/2025 of the Italian Court of Cassation concerning the time limit within which the Italian Data Protection Authority must notify an alleged infringement following its preliminary investigation. The Court held that this phase is external and merely preparatory to the sanctioning proceedings proper and that, accordingly, the applicable time limit is directory rather than mandatory. After reconstructing the relevant regulatory framework and divergent case law, the article challenges this distinction. It argues that the enforcement process is functionally unitary and that allowing the Authority to determine, through an internal and non-transparent assessment, when an infringement has been sufficiently established risks rendering procedural time limits ineffective. Such an approach undermines legal certainty, legitimate expectations, the adversarial principle, the right of defence, and the reasonable duration of proceedings. The article therefore calls for an objectively verifiable dies a quo and for regulatory reform reconciling effective enforcement with constitutional, ECHR, and EU law safeguards.
2026
GDPR enforcement; Italian Data Protection Authority; administrative sanctions; procedural time limits; legal certainty.
Applicazione del GDPR; Garante per la protezione dei dati personali; sanzioni amministrative; termini procedimentali; certezza del diritto.
Il contributo esamina criticamente la sentenza n. 18583/2025 della Corte di cassazione, relativa al termine entro il quale il Garante per la protezione dei dati personali deve notificare la contestazione di una presunta violazione all’esito dell’istruttoria preliminare. La Corte ha ritenuto tale fase estranea e meramente prodromica al procedimento sanzionatorio in senso stretto, attribuendo pertanto al relativo termine natura ordinatoria anziché perentoria. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il contributo contesta questa distinzione. Il procedimento sanzionatorio presenta infatti carattere funzionalmente unitario; consentire all’Autorità di stabilire, attraverso una valutazione interna e non trasparente, quando la violazione possa dirsi sufficientemente accertata rischia di privare di effettività i termini procedimentali. Una simile impostazione compromette la certezza del diritto, il legittimo affidamento, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e la ragionevole durata del procedimento. Il contributo auspica pertanto l’individuazione di un dies a quo oggettivamente verificabile e un intervento regolamentare capace di conciliare l’efficacia dell’azione sanzionatoria con le garanzie costituzionali, convenzionali ed eurounitarie.
Brozzetti, Filiberto; Pileggi, Francesca. (2026). La natura del termine per la contestazione dell’illecito nei procedimenti sanzionatori del Garante Privacy. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, (ISSN: 1591-559X),4, 472-488.
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