Nell’esecuzione di un bonifico bancario, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico inesatto fornito dall’utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dall’Art. 74 della Direttiva 2007/64/CE si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Di conseguenza, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento, non essendo tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito (c.d. “controllo di congruità”), essendo questi obbligato soltanto ad eseguire l’ordine in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore anche qualora questi abbia fornito ulteriori informazioni circa il beneficiario.

Davola, Antonio. (2019). Il Trattamento completo, integrato ed automatizzato delle operazioni bancarie non garantisce il correntista disattento. DIRITTO DI INTERNET, (ISSN: 2612-4491),2, 245-254.

Il Trattamento completo, integrato ed automatizzato delle operazioni bancarie non garantisce il correntista disattento

Davola A
2019

Abstract

Nell’esecuzione di un bonifico bancario, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico inesatto fornito dall’utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dall’Art. 74 della Direttiva 2007/64/CE si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Di conseguenza, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento, non essendo tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito (c.d. “controllo di congruità”), essendo questi obbligato soltanto ad eseguire l’ordine in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore anche qualora questi abbia fornito ulteriori informazioni circa il beneficiario.
2019
Davola, Antonio. (2019). Il Trattamento completo, integrato ed automatizzato delle operazioni bancarie non garantisce il correntista disattento. DIRITTO DI INTERNET, (ISSN: 2612-4491),2, 245-254.
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