Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – depositata in data 21 settembre 2022 – offre l’occasione per denunciare l’assenza nell’ordinamento processuale penale di un qualsiasi strumento che permetta di sindacare l’eventuale violazione dei criteri di attribuzione dei magistrati ai procedimenti. La sentenza, infatti, conferma un trend inquietante che oramai avrebbe dovuto essere definitivamente e da tempo superato, e cioè che «i vizi conseguenti alla eventuale irregolarità della procedura di assegnazione degli affari al giudice non determinano in nessun caso la nullità del provvedimento adottato, ferma restando la possibilità di un suo apprezzamento sul piano disciplinare nei confronti del magistrato o dei magistrati che se ne rendano responsabili». Il problema non riguarda solo il principio della precostituzione del giudice sancito dall’art. 25 della Costituzione, ma – in termini più generali – concerne i principi di terzietà e imparzialità, riconosciuti dalle fonti prevalenti come elementi presupposto del giusto processo. Occorre, allora, individuare un rimedio affinché i principi della precostituzione del giudice naturale, della sua terzietà e imparzialità, non diventino un mero flatus vocis.
Ancora confusione in tema di giudice “idoneo”: la necessità di rimedi processuali che rendano effettivi i principi del giusto processo / Di Leverano, Aurora Maria. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 3(2022), pp. 1-24.
Ancora confusione in tema di giudice “idoneo”: la necessità di rimedi processuali che rendano effettivi i principi del giusto processo
Aurora Maria Di Leverano
2022
Abstract
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – depositata in data 21 settembre 2022 – offre l’occasione per denunciare l’assenza nell’ordinamento processuale penale di un qualsiasi strumento che permetta di sindacare l’eventuale violazione dei criteri di attribuzione dei magistrati ai procedimenti. La sentenza, infatti, conferma un trend inquietante che oramai avrebbe dovuto essere definitivamente e da tempo superato, e cioè che «i vizi conseguenti alla eventuale irregolarità della procedura di assegnazione degli affari al giudice non determinano in nessun caso la nullità del provvedimento adottato, ferma restando la possibilità di un suo apprezzamento sul piano disciplinare nei confronti del magistrato o dei magistrati che se ne rendano responsabili». Il problema non riguarda solo il principio della precostituzione del giudice sancito dall’art. 25 della Costituzione, ma – in termini più generali – concerne i principi di terzietà e imparzialità, riconosciuti dalle fonti prevalenti come elementi presupposto del giusto processo. Occorre, allora, individuare un rimedio affinché i principi della precostituzione del giudice naturale, della sua terzietà e imparzialità, non diventino un mero flatus vocis.File | Dimensione | Formato | |
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