Dopo una breve elencazione dei motivi che inducono a ritenere che quella di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 sia una vera e propria responsabilità penale, si passa all’analisi del rapporto che intercorre tra il generale modello di comportamento imposto all’impresa dal semplice “codice etico” e quello, invece, più specifico prescritto dal c.d. “modello organizzativo”. Un modello dal contenuto ben più amplio e dettagliato rispetto alla mera elencazione di norme di comportamento, che tenga conto dei vari settori di attività in cui si articola l’impresa; che rilevi e monitorizzi tutte le aree a rischio; che contempli un organismo di controllo completamente autonomo anche dal vertice dell’impresa; e che preveda una serie di sanzioni, anche di carattere disciplinare, da infliggersi a chi si discosti dal modello stesso. Si prende atto, dunque, della “rivoluzione copernicana” effettuata dal Legislatore del 2001 che con la normativa in esame, piuttosto severa anche dal punto di vista sanzionatorio, altro non ha voluto se non responsabilizzare l’impresa nel suo complesso, evitando di lasciare all’ente vie di fuga ingiustificate a fronte della commissione di reati da parte dei propri vertici o dei sottoposti.

Modello organizzativo e codice di comportamento / Severino, Paola. - La responsabilità amministrativa degli enti: atti del convegno LUISS Guido Carli, (2003), pp. 29-33. (La responsabilità amministrativa degli enti, Roma, 7 marzo 2003).

Modello organizzativo e codice di comportamento

SEVERINO, PAOLA
2003

Abstract

Dopo una breve elencazione dei motivi che inducono a ritenere che quella di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 sia una vera e propria responsabilità penale, si passa all’analisi del rapporto che intercorre tra il generale modello di comportamento imposto all’impresa dal semplice “codice etico” e quello, invece, più specifico prescritto dal c.d. “modello organizzativo”. Un modello dal contenuto ben più amplio e dettagliato rispetto alla mera elencazione di norme di comportamento, che tenga conto dei vari settori di attività in cui si articola l’impresa; che rilevi e monitorizzi tutte le aree a rischio; che contempli un organismo di controllo completamente autonomo anche dal vertice dell’impresa; e che preveda una serie di sanzioni, anche di carattere disciplinare, da infliggersi a chi si discosti dal modello stesso. Si prende atto, dunque, della “rivoluzione copernicana” effettuata dal Legislatore del 2001 che con la normativa in esame, piuttosto severa anche dal punto di vista sanzionatorio, altro non ha voluto se non responsabilizzare l’impresa nel suo complesso, evitando di lasciare all’ente vie di fuga ingiustificate a fronte della commissione di reati da parte dei propri vertici o dei sottoposti.
2003
8885333443
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