L’Autore commenta il parere delle Sezioni riunite in Sede Consultiva della Corte dei conti con il quale quest’ultime hanno ritenuto che alla suddetta Corte e, quindi, al Suo Consiglio di presidenza non si applichi l’art. 16, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 che ha previsto la presenza di un rappresentante del MEF all’interno dei collegi di revisione contabile e sindacale di tuttee pubbliche amministrazioni. Il ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Sezioni riunite, nel suo complesso condivisibile, ha fatto impiego del criterio di specialita` e dell’interpretazione conforme a Costituzione per escludere l’operativita` della suddetta norma nei riguardi del collegio di revisione del giudice contabile a garanzia dell’autonomia della Corte dal Governo. La pronunzia rappresenta un’interessante occasione per riflettere sulla nozione di organo a rilevanza costituzionale e, all’interno di tale categoria, sugli organi a rilevanza costituzionale di tipo ‘‘magistratuale’’, onde evidenziare l’esistenza di differenti status tra i suddetti organi che, nel caso della Corte dei conti, e` indice di una Sua posizione ‘‘rinforzata’’ di indipendenza rispetto al Governo, anche in ragione del carattere ausiliario nei confronti del Parlamento e dello Stato-comunità delle funzioni di controllo da questa esercitate ex art. 100 Cost. e il cui principale destinatario è proprio il potere esecutivo nelle sue molteplici articolazioni.
Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo ‘‘magistratuale’’ e l’indipendenza rinforzata della Corte dei conti / Pagano, Fabio Francesco. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 1(2019), pp. 164-173.
Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo ‘‘magistratuale’’ e l’indipendenza rinforzata della Corte dei conti
Pagano F
2019
Abstract
L’Autore commenta il parere delle Sezioni riunite in Sede Consultiva della Corte dei conti con il quale quest’ultime hanno ritenuto che alla suddetta Corte e, quindi, al Suo Consiglio di presidenza non si applichi l’art. 16, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 che ha previsto la presenza di un rappresentante del MEF all’interno dei collegi di revisione contabile e sindacale di tuttee pubbliche amministrazioni. Il ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Sezioni riunite, nel suo complesso condivisibile, ha fatto impiego del criterio di specialita` e dell’interpretazione conforme a Costituzione per escludere l’operativita` della suddetta norma nei riguardi del collegio di revisione del giudice contabile a garanzia dell’autonomia della Corte dal Governo. La pronunzia rappresenta un’interessante occasione per riflettere sulla nozione di organo a rilevanza costituzionale e, all’interno di tale categoria, sugli organi a rilevanza costituzionale di tipo ‘‘magistratuale’’, onde evidenziare l’esistenza di differenti status tra i suddetti organi che, nel caso della Corte dei conti, e` indice di una Sua posizione ‘‘rinforzata’’ di indipendenza rispetto al Governo, anche in ragione del carattere ausiliario nei confronti del Parlamento e dello Stato-comunità delle funzioni di controllo da questa esercitate ex art. 100 Cost. e il cui principale destinatario è proprio il potere esecutivo nelle sue molteplici articolazioni.File | Dimensione | Formato | |
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