L’Autore commenta la sentenza n. 108 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata una questione di legittimita ` costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4 recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)’’ in quanto sospettata di ledere il principio del legittimo affidamento. In particolare, il legislatore regionale, attraverso una disposizione di ‘‘asserita interpretazione autentica’’ aveva rideterminato retroattivamente i criteri di calcolo della ‘‘quota attualizzata’’ del vitalizio sancendo la nullita ` degli atti pregressi gia ` posti in essere sulla base della pregressa disciplina dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e imponendo ai Consiglieri cessati dal mandato la restituzione di quanto gia ` percepito in eccesso rispetto ai nuovi criteri di calcolo basati sul ‘‘valore attuale medio’’. La pronunzia, nel suo complesso condivisibile benche ´ non si sia soffermata sul carattere provvedimentale della legge regionale in questione, ha escluso la lesione dell’affidamento attraverso un attento impiego degli indici sintomatici di lesione del principio in parola progressivamente enucleati dalla giurisprudenza costituzionale. Allo stesso tempo, con un interessante profilo di novita `, il giudice delle leggi ha preso in considerazione la natura ‘‘eccezionale’’ dell’istituto di favore sul quale la disposizione, ‘‘eccezionalmente’’ retroattiva, andava ad incidere, circostanza ritenuta rilevante al fine di escluderne l’illegittimita ` costituzionale. L’Autore, pur condividendo l’esito cui e ` pervenuta la Corte, evidenzia come quest’ultimo profilo avrebbe meritato un maggiore approfondimento, anche in considerazione degli orientamenti fortemente restrittivi della Corte EDU in materia di ricorso alle leggi di segno retroattivo consentito in presenza di soli ‘‘motivi imperativi di interesse generale’’. Da ultimo, l’esito cui e ` pervenuta la Corte costituzionale viene riguardato alla luce del piu ` generale ridimensionamento della categoria dei diritti quesiti in favore dell’impiego di un principio, quale quello del legittimo affidamento, caratterizzato dalla vocazione al bilanciamento e da una maggiore flessibilita applicativa.
La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova del legittimo affidamento / Pagano, Fabio Francesco. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 10(2019), pp. 2237-2245.
La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige alla prova del legittimo affidamento
Pagano F
2019
Abstract
L’Autore commenta la sentenza n. 108 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata una questione di legittimita ` costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4 recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)’’ in quanto sospettata di ledere il principio del legittimo affidamento. In particolare, il legislatore regionale, attraverso una disposizione di ‘‘asserita interpretazione autentica’’ aveva rideterminato retroattivamente i criteri di calcolo della ‘‘quota attualizzata’’ del vitalizio sancendo la nullita ` degli atti pregressi gia ` posti in essere sulla base della pregressa disciplina dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e imponendo ai Consiglieri cessati dal mandato la restituzione di quanto gia ` percepito in eccesso rispetto ai nuovi criteri di calcolo basati sul ‘‘valore attuale medio’’. La pronunzia, nel suo complesso condivisibile benche ´ non si sia soffermata sul carattere provvedimentale della legge regionale in questione, ha escluso la lesione dell’affidamento attraverso un attento impiego degli indici sintomatici di lesione del principio in parola progressivamente enucleati dalla giurisprudenza costituzionale. Allo stesso tempo, con un interessante profilo di novita `, il giudice delle leggi ha preso in considerazione la natura ‘‘eccezionale’’ dell’istituto di favore sul quale la disposizione, ‘‘eccezionalmente’’ retroattiva, andava ad incidere, circostanza ritenuta rilevante al fine di escluderne l’illegittimita ` costituzionale. L’Autore, pur condividendo l’esito cui e ` pervenuta la Corte, evidenzia come quest’ultimo profilo avrebbe meritato un maggiore approfondimento, anche in considerazione degli orientamenti fortemente restrittivi della Corte EDU in materia di ricorso alle leggi di segno retroattivo consentito in presenza di soli ‘‘motivi imperativi di interesse generale’’. Da ultimo, l’esito cui e ` pervenuta la Corte costituzionale viene riguardato alla luce del piu ` generale ridimensionamento della categoria dei diritti quesiti in favore dell’impiego di un principio, quale quello del legittimo affidamento, caratterizzato dalla vocazione al bilanciamento e da una maggiore flessibilita applicativa.File | Dimensione | Formato | |
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