L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.
Percoco, Giuseppe. (2015). La Banca d’Italia conferma l’orientamento di Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 maggio 2015: in mancanza della delibera di attuazione del CICR, le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari sono valide. LE CORTI CALABRESI, (ISSN: 2282-2860),2, 7-23.
La Banca d’Italia conferma l’orientamento di Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 maggio 2015: in mancanza della delibera di attuazione del CICR, le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari sono valide
Giuseppe Percoco
2015
Abstract
L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.| File | Dimensione | Formato | |
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