L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.
La Banca d’Italia conferma l’orientamento di Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 maggio 2015: in mancanza della delibera di attuazione del CICR, le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari sono valide / Percoco, Giuseppe. - In: LE CORTI CALABRESI. - ISSN 2282-2860. - 2(2015), pp. 7-23.
La Banca d’Italia conferma l’orientamento di Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 maggio 2015: in mancanza della delibera di attuazione del CICR, le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari sono valide
Giuseppe Percoco
2015
Abstract
L’abrogazione dell’anatocismo bancario - previsto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 1, comma 629 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 - non ha natura self-executing: in mancanza della deliberazione di attuazione restano valide le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari.File | Dimensione | Formato | |
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