Con il Regolamento (UE) 2016/679 si riconosce, per la prima volta sul piano legislativo, l'esistenza del diritto all'oblio, e cioè di quel particolare diritto della personalità, di creazione giurisprudenziale, che consente ad ogni consociato di impedire a terzi di riproporre all'opinione pubblica fatti, che lo riguardano, molto datati nel tempo e rispetto ai quali la collettività ha perso interesse. Decisivo, in questo senso, probabilmente si è rivelato il caso c.d. Google/Spain, deciso dalla Corte di Giustizia dell'UE nel 2014, con cui il tema della tutela del diritto all'oblio in Internet è balzato agli onori delle cronache. Sennonché, il riconoscimento in parola sembra essersi limitato alla semplice menzione nel Regolamento dell'espressione "right to be forgotten"; il che, non solo non contribuisce a definire una disciplina certa dell'istituto, ma addirittura determina il rischio di fraintendimenti e, in definitiva, di un arretramento della tutela degli interessi ad esso sottostanti. Ad analizzare la complessa tematica è dedicato il saggio, il quale si sofferma anche sulla giurisprudenza in argomento, più recente e significativa.
Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché / Di Ciommo, Francesco. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - Gli Speciali(2018), pp. 16-31.
Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché
Francesco Di Ciommo
2018
Abstract
Con il Regolamento (UE) 2016/679 si riconosce, per la prima volta sul piano legislativo, l'esistenza del diritto all'oblio, e cioè di quel particolare diritto della personalità, di creazione giurisprudenziale, che consente ad ogni consociato di impedire a terzi di riproporre all'opinione pubblica fatti, che lo riguardano, molto datati nel tempo e rispetto ai quali la collettività ha perso interesse. Decisivo, in questo senso, probabilmente si è rivelato il caso c.d. Google/Spain, deciso dalla Corte di Giustizia dell'UE nel 2014, con cui il tema della tutela del diritto all'oblio in Internet è balzato agli onori delle cronache. Sennonché, il riconoscimento in parola sembra essersi limitato alla semplice menzione nel Regolamento dell'espressione "right to be forgotten"; il che, non solo non contribuisce a definire una disciplina certa dell'istituto, ma addirittura determina il rischio di fraintendimenti e, in definitiva, di un arretramento della tutela degli interessi ad esso sottostanti. Ad analizzare la complessa tematica è dedicato il saggio, il quale si sofferma anche sulla giurisprudenza in argomento, più recente e significativa.File | Dimensione | Formato | |
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