Il mercato della distribuzione del gas naturale presenta una serie di peculiarità e di problematiche, connesse principalmente agli elementi di rischio e di redditività, che ne connotano l’assunzione della gestione: per tali ragioni, una strategia di razionalizzazione delle concessioni non può “tout court” assumere una valenza anticoncorrenziale. L’aggregazione tra gestori operanti al fine della razionalizzazione dell’assetto societario, infatti, non costituisce di per sé una illecita modalità indicativa di finalità anticompetitive, ma si inserisce in una strategia di impresa – lecita – tesa alla creazione di utili sinergie e riduzione dei costi in ragione di una politica di efficientamento comune alla totalità delle imprese presenti sul mercato. Per stabilire se un’impresa costituisca un concorrente potenziale sul mercato, occorre verificare se, in mancanza dell’applicazione dell’accordo di cui trattasi, vi sarebbero state possibilità reali e concrete che questa entrasse in detto mercato e facesse concorrenza alle imprese che vi sono stabilite. Una dimostrazione del genere, in particolare, non deve basarsi su una semplice ipotesi, ma deve essere suffragata da elementi di fatto o da un’analisi delle strutture del mercato pertinente. Ne consegue che un’impresa non può essere qualificata un potenziale concorrente se il suo ingresso sul mercato non corrisponde ad una strategia economica efficace.L’art. 34, comma 1, lett. d) del codice dei contratti non pone alcun limite all’utilizzo di raggruppamenti anche tra soggetti operanti nella stessa fase della filiera produttiva: laddove, infatti, il legislatore abbia inteso impedire l’utilizzo improprio dello strumento del raggruppamento, lo ha indicato per il tramite di una espressa previsione normativa (cfr. art. 37, comma 7, codice dei contratti). Ne consegue che il raggruppamento orizzontale – anche sovrabbondante – non può di per sé costituire uno strumento illecito né la partecipazione alla singola gara in raggruppamento temporaneo è quindi sintomo sufficiente per ritenere sussistente un’intesa restrittiva della concorrenza. Al contrario, la partecipazione in associazione temporanea di due o più imprese potrebbe essere sintomatica di una legittima forma di cooperazione tra concorrenti, utile ad accrescere il tasso di concorrenzialità del mercato, secondo la stessa ratio sottesa alle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione alle gare degli enti plurisoggettivi. L’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica.

Il Tar Lazio annulla il provvedimento AGCM sul “caso Isontina” con una dura reprimenda in tema di delimitazione del mercato rilevante, concorrenza potenziale e ATI sovrabbondanti / Infante, Nicola. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - (2014), pp. 1-22.

Il Tar Lazio annulla il provvedimento AGCM sul “caso Isontina” con una dura reprimenda in tema di delimitazione del mercato rilevante, concorrenza potenziale e ATI sovrabbondanti

INFANTE, NICOLA
2014

Abstract

Il mercato della distribuzione del gas naturale presenta una serie di peculiarità e di problematiche, connesse principalmente agli elementi di rischio e di redditività, che ne connotano l’assunzione della gestione: per tali ragioni, una strategia di razionalizzazione delle concessioni non può “tout court” assumere una valenza anticoncorrenziale. L’aggregazione tra gestori operanti al fine della razionalizzazione dell’assetto societario, infatti, non costituisce di per sé una illecita modalità indicativa di finalità anticompetitive, ma si inserisce in una strategia di impresa – lecita – tesa alla creazione di utili sinergie e riduzione dei costi in ragione di una politica di efficientamento comune alla totalità delle imprese presenti sul mercato. Per stabilire se un’impresa costituisca un concorrente potenziale sul mercato, occorre verificare se, in mancanza dell’applicazione dell’accordo di cui trattasi, vi sarebbero state possibilità reali e concrete che questa entrasse in detto mercato e facesse concorrenza alle imprese che vi sono stabilite. Una dimostrazione del genere, in particolare, non deve basarsi su una semplice ipotesi, ma deve essere suffragata da elementi di fatto o da un’analisi delle strutture del mercato pertinente. Ne consegue che un’impresa non può essere qualificata un potenziale concorrente se il suo ingresso sul mercato non corrisponde ad una strategia economica efficace.L’art. 34, comma 1, lett. d) del codice dei contratti non pone alcun limite all’utilizzo di raggruppamenti anche tra soggetti operanti nella stessa fase della filiera produttiva: laddove, infatti, il legislatore abbia inteso impedire l’utilizzo improprio dello strumento del raggruppamento, lo ha indicato per il tramite di una espressa previsione normativa (cfr. art. 37, comma 7, codice dei contratti). Ne consegue che il raggruppamento orizzontale – anche sovrabbondante – non può di per sé costituire uno strumento illecito né la partecipazione alla singola gara in raggruppamento temporaneo è quindi sintomo sufficiente per ritenere sussistente un’intesa restrittiva della concorrenza. Al contrario, la partecipazione in associazione temporanea di due o più imprese potrebbe essere sintomatica di una legittima forma di cooperazione tra concorrenti, utile ad accrescere il tasso di concorrenzialità del mercato, secondo la stessa ratio sottesa alle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione alle gare degli enti plurisoggettivi. L’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica.
2014
Il Tar Lazio annulla il provvedimento AGCM sul “caso Isontina” con una dura reprimenda in tema di delimitazione del mercato rilevante, concorrenza potenziale e ATI sovrabbondanti / Infante, Nicola. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - (2014), pp. 1-22.
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