In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dall’art. 2-bis, comma 6-bis, della l. 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall’art. 2, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94, consente l’irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell’attualità della pericolosità del proposto.
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Titolo: | Sull'autonomia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Rivista: | |
Abstract: | In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dall’art. 2-bis, comma 6-bis, della l. 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall’art. 2, comma 22, della l. 15 luglio 2009, n. 94, consente l’irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell’attualità della pericolosità del proposto. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/166218 |
Appare nelle tipologie: | 01.2 - Nota a sentenza (Case Note) |
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