L’attuale regolamentazione del sistema amministrativo della s.r.l., frutto della riforma del 2003, si presenta decisamente in altra forma e con altri contenuti rispetto alla disciplina dettata dal codice del ’42, che attraverso un massiccio ricorso alla tecnica del rinvio modellava l’amministrazione in un solo articolo ricalcando le linee normative tracciate per la società per azioni, della quale più in generale si riproduceva la struttura corporativa. Alla funzione amministrativa sono invece, oggi, interamente dedicati quattro articoli del codice – per disciplinare i sistemi di amministrazione (art. 2475), la rappresentanza (art. 2475-bis), il conflitto di interessi (art. 2475-ter), la responsabilità degli amministratori, il controllo dei soci che non partecipano alla gestione e la co-responsabilità di quelli in essa coinvolti (art. 2476). Nonostante l’ampiezza rispetto al passato dello sforzo regolatore, non sembra però che possa dirsi realizzato con riguardo all’amministrazione il primo principio generale posto dalla delega in materia di s.r.l., che è quello della previsione di “un autonomo e organico complesso di norme, anche suppletive (...)” (art. 3, co. 1, lett. a, prima parte), fondamentale non meno dell’elasticità strutturale per soddisfare le esigenze delle imprese. Invero, a risultare carente in termini sostanziali non è l’autonomia ma l’organicità, sia sotto il profilo della completezza, sia sotto quello dell’armonia e del coordinamento. Difettano, per esempio, disposizioni anche solo suppletive su ineleggibilità e decadenza degli amministratori, sulla loro revoca, cessazione e sostituzione, sui compensi, sull’esercizio di attività concorrenti; le norme risultano, inoltre, quanto meno disarmoniche in ordine alla stessa presenza necessaria degli amministratori, alla loro nomina, ai loro poteri. Anche, e forse soprattutto, con riguardo all’assetto organizzativo si avverte in realtà una comprensibile fatica a mantenere la s.r.l. nel novero delle società di capitali con limitazione della responsabilità e personalità giuridica affermandone al tempo stesso il carattere di “società personale”. Trovare un punto di equilibrio tra istanze tanto eterogenee e al tempo stesso rinunciare alla tecnica del rinvio, ridurre l’area delle norme imperative e dettare un’originale e compiuta disciplina di carattere dispositivo è risultato, così, un compito assai arduo e non compiutamente assolto dalla riforma.

Funzione amministrativa e sistemi d'amministrazione / Mosco, Gian Domenico. - STAMPA. - V:(2012), pp. 3-62.

Funzione amministrativa e sistemi d'amministrazione

MOSCO, GIAN DOMENICO
2012

Abstract

L’attuale regolamentazione del sistema amministrativo della s.r.l., frutto della riforma del 2003, si presenta decisamente in altra forma e con altri contenuti rispetto alla disciplina dettata dal codice del ’42, che attraverso un massiccio ricorso alla tecnica del rinvio modellava l’amministrazione in un solo articolo ricalcando le linee normative tracciate per la società per azioni, della quale più in generale si riproduceva la struttura corporativa. Alla funzione amministrativa sono invece, oggi, interamente dedicati quattro articoli del codice – per disciplinare i sistemi di amministrazione (art. 2475), la rappresentanza (art. 2475-bis), il conflitto di interessi (art. 2475-ter), la responsabilità degli amministratori, il controllo dei soci che non partecipano alla gestione e la co-responsabilità di quelli in essa coinvolti (art. 2476). Nonostante l’ampiezza rispetto al passato dello sforzo regolatore, non sembra però che possa dirsi realizzato con riguardo all’amministrazione il primo principio generale posto dalla delega in materia di s.r.l., che è quello della previsione di “un autonomo e organico complesso di norme, anche suppletive (...)” (art. 3, co. 1, lett. a, prima parte), fondamentale non meno dell’elasticità strutturale per soddisfare le esigenze delle imprese. Invero, a risultare carente in termini sostanziali non è l’autonomia ma l’organicità, sia sotto il profilo della completezza, sia sotto quello dell’armonia e del coordinamento. Difettano, per esempio, disposizioni anche solo suppletive su ineleggibilità e decadenza degli amministratori, sulla loro revoca, cessazione e sostituzione, sui compensi, sull’esercizio di attività concorrenti; le norme risultano, inoltre, quanto meno disarmoniche in ordine alla stessa presenza necessaria degli amministratori, alla loro nomina, ai loro poteri. Anche, e forse soprattutto, con riguardo all’assetto organizzativo si avverte in realtà una comprensibile fatica a mantenere la s.r.l. nel novero delle società di capitali con limitazione della responsabilità e personalità giuridica affermandone al tempo stesso il carattere di “società personale”. Trovare un punto di equilibrio tra istanze tanto eterogenee e al tempo stesso rinunciare alla tecnica del rinvio, ridurre l’area delle norme imperative e dettare un’originale e compiuta disciplina di carattere dispositivo è risultato, così, un compito assai arduo e non compiutamente assolto dalla riforma.
2012
9788813300265
Funzione amministrativa e sistemi d'amministrazione / Mosco, Gian Domenico. - STAMPA. - V:(2012), pp. 3-62.
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