Il lavoro si sofferma a valutare le opportunità offerte dalla “crisi”, identificabili in alcune significative modifiche disciplinari degli ordinamenti finanziari nazionali, con riguardo alle modalità di esercizio dell’azione di vigilanza nonché dell’architettura di vertice del sistema finanziario europeo. Quest’ultima è ora fondata sulla distinzione tra (a) una vigilanza di tipo macroprudenziale, affidata al Consiglio europeo per il rischio sistemico e (b) una vigilanza di tipo microprudenziale, assegnata ad una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che cooperano con tre nuove autorità europee (EBA, ESMA e EIOPA). Si è in presenza di una costruzione normativa che, in vista della salvaguardia della integrità del mercato finanziario, riconosce alle tre nuove Autorità di vigilanza europee poteri ben diversi e decisamente più ampi di quelli riconducibili ad una mera logica di coordinamento. Se ne deduce che il conferimento di tali competenze agli organi di controllo europei determina una ulteriore erosione dei compiti spettanti alle istituzioni nazionali. Forse è stata attuata una nuova forma di traslazione della sovranità nazionale all’UE dal momento che si ritiene si sia inciso sul ruolo dello Stato regolatore, facendo venir meno la primazia di questo nell’ individuazione e definizione delle linee guida dell'azione di vigilanza pubblica.
L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della supervisione / Pellegrini, Mirella. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA. - ISSN 2036-4873. - 1:(2012), pp. 52-71.
L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della supervisione
PELLEGRINI, MIRELLA
2012
Abstract
Il lavoro si sofferma a valutare le opportunità offerte dalla “crisi”, identificabili in alcune significative modifiche disciplinari degli ordinamenti finanziari nazionali, con riguardo alle modalità di esercizio dell’azione di vigilanza nonché dell’architettura di vertice del sistema finanziario europeo. Quest’ultima è ora fondata sulla distinzione tra (a) una vigilanza di tipo macroprudenziale, affidata al Consiglio europeo per il rischio sistemico e (b) una vigilanza di tipo microprudenziale, assegnata ad una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che cooperano con tre nuove autorità europee (EBA, ESMA e EIOPA). Si è in presenza di una costruzione normativa che, in vista della salvaguardia della integrità del mercato finanziario, riconosce alle tre nuove Autorità di vigilanza europee poteri ben diversi e decisamente più ampi di quelli riconducibili ad una mera logica di coordinamento. Se ne deduce che il conferimento di tali competenze agli organi di controllo europei determina una ulteriore erosione dei compiti spettanti alle istituzioni nazionali. Forse è stata attuata una nuova forma di traslazione della sovranità nazionale all’UE dal momento che si ritiene si sia inciso sul ruolo dello Stato regolatore, facendo venir meno la primazia di questo nell’ individuazione e definizione delle linee guida dell'azione di vigilanza pubblica.File | Dimensione | Formato | |
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