Il tentativo di una ricostruzione di principio del fenomeno fiduciario passa giuridicamente attraverso la ricostruzione del negozio di amministrazione fiduciaria come mandato e la distinzione del mandato fiduciario dalla fiducia di tipo romanistico e la sua riconduzione, invece, alla fiducia di tipo germanistico. Tale ricostruzione trova conferma nella legge del 1939 sulle società fiduciarie che presuppone, appunto, il negozio fiduciario come mandato per l’amministrazione. Ciò altresì comporta che nella sua originaria accezione il mandato fiduciario non sia neppure necessariamente caratterizzato dall’intestazione fiduciaria del bene, potendo anche realizzarsi in mancanza di tale intestazione. A ben vedere l’intestazione è solo una tecnica per la realizzazione del mandato ad amministrare, tecnica che peraltro non modifica la sostanza civilistica del contratto come mandato. Tale ricostruzione del contratto fiduciario in termini di mandato consente di ritenere estensibile il predetto contratto anche all’amministrazione di beni non solo mobili (prevalentemente titoli, secondo la prassi operativa) ma anche di beni immobili, ritenendo applicabile pure all’amministrazione di beni immobili il regime fiscale di trasparenza che caratterizza il contratto fiduciario. I redditi derivanti dagli immobili, ancorché affidati in amministrazione ad una società fiduciaria, sono e restano comunque imputabili e tassabili in capo all’effettivo proprietario, e cioè al fiduciante.
Luci ed ombre del regime fiscale dell'amministrazione fiduciaria statica / Marchetti, Fabio. - II:(2010), pp. 1103-1117.
Luci ed ombre del regime fiscale dell'amministrazione fiduciaria statica
MARCHETTI, FABIO
2010
Abstract
Il tentativo di una ricostruzione di principio del fenomeno fiduciario passa giuridicamente attraverso la ricostruzione del negozio di amministrazione fiduciaria come mandato e la distinzione del mandato fiduciario dalla fiducia di tipo romanistico e la sua riconduzione, invece, alla fiducia di tipo germanistico. Tale ricostruzione trova conferma nella legge del 1939 sulle società fiduciarie che presuppone, appunto, il negozio fiduciario come mandato per l’amministrazione. Ciò altresì comporta che nella sua originaria accezione il mandato fiduciario non sia neppure necessariamente caratterizzato dall’intestazione fiduciaria del bene, potendo anche realizzarsi in mancanza di tale intestazione. A ben vedere l’intestazione è solo una tecnica per la realizzazione del mandato ad amministrare, tecnica che peraltro non modifica la sostanza civilistica del contratto come mandato. Tale ricostruzione del contratto fiduciario in termini di mandato consente di ritenere estensibile il predetto contratto anche all’amministrazione di beni non solo mobili (prevalentemente titoli, secondo la prassi operativa) ma anche di beni immobili, ritenendo applicabile pure all’amministrazione di beni immobili il regime fiscale di trasparenza che caratterizza il contratto fiduciario. I redditi derivanti dagli immobili, ancorché affidati in amministrazione ad una società fiduciaria, sono e restano comunque imputabili e tassabili in capo all’effettivo proprietario, e cioè al fiduciante.Pubblicazioni consigliate
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