La “denunzia al tribunale” è un istituto societario che ha la sua disciplina normativa nell’art. 2409 c.c. L’articolo contiene disposizioni applicabili sia a tutte le società per azioni, sia alle sole s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (c.d. società aperte), che ai fini codicistici ricomprendono, accanto alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quelle quotate in mercati regolamentati (art. 2325-bis, 1° co., c.c.). Per queste ultime, l’art. 152 TUF detta nondimeno delle disposizioni ulteriori secondo uno schema e con contenuti tali da rendere disagevole il loro coordinamento con l’art. 2409 c.c., espressamente richiamato (nei commi 1° e 2°) solo per indicare come deve essere esercitato il potere di denuncia. La disciplina legale del controllo giudiziale con riguardo alle società quotate risulta, in ogni caso, dalla combinazione delle disposizioni contenute nell’art. 2409 c.c. e di quelle dettate dall’art. 152 TUF, articolo che non è autosufficiente ma si “appoggia” al primo, limitandosi ora a riprodurne (inutilmente) delle previsioni, ora a innovarlo. Nella sostanza non diversamente da come, in generale, la disciplina normativa delle società quotate si innesta, modificandola attraverso il gioco della disapplicazione di alcune regole e dell’applicazione di altre norme specifiche, su quella dettata dal Codice civile per la società per azioni.
Art. 152. Denunzia al tribunale / Mosco, Gian Domenico; Lopreiato, Salvatore. - Tomo secondo:(2012), pp. 2063-2097.
Art. 152. Denunzia al tribunale
MOSCO, GIAN DOMENICO;LOPREIATO, SALVATORE
2012
Abstract
La “denunzia al tribunale” è un istituto societario che ha la sua disciplina normativa nell’art. 2409 c.c. L’articolo contiene disposizioni applicabili sia a tutte le società per azioni, sia alle sole s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (c.d. società aperte), che ai fini codicistici ricomprendono, accanto alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quelle quotate in mercati regolamentati (art. 2325-bis, 1° co., c.c.). Per queste ultime, l’art. 152 TUF detta nondimeno delle disposizioni ulteriori secondo uno schema e con contenuti tali da rendere disagevole il loro coordinamento con l’art. 2409 c.c., espressamente richiamato (nei commi 1° e 2°) solo per indicare come deve essere esercitato il potere di denuncia. La disciplina legale del controllo giudiziale con riguardo alle società quotate risulta, in ogni caso, dalla combinazione delle disposizioni contenute nell’art. 2409 c.c. e di quelle dettate dall’art. 152 TUF, articolo che non è autosufficiente ma si “appoggia” al primo, limitandosi ora a riprodurne (inutilmente) delle previsioni, ora a innovarlo. Nella sostanza non diversamente da come, in generale, la disciplina normativa delle società quotate si innesta, modificandola attraverso il gioco della disapplicazione di alcune regole e dell’applicazione di altre norme specifiche, su quella dettata dal Codice civile per la società per azioni.File | Dimensione | Formato | |
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