Col presente lavoro l’A. analizza e commenta, sul piano tecnico, le disposizioni di rilievo penale contenute nel disegno di legge sulla tutela del risparmio, che verrà in un momento successivo approvato in via definitiva dalle Camere e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. In particolare, l’attenzione è rivolta all’analisi degli artt. 60 e ss. del d.d.l., che intervengono, in modo più o meno incisivo, sulle fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., nonché sul reato di falso in prospetto di cui all’art. 2623 c.c. (abrogato e confluito nel testo Unico della Finanza, all’art. 173 bis); sulla materia del conflitto di interessi dell’amministratore, con la introduzione del art. 2629 bis c.c. e sul rapporto problematico tra tale nuova incriminazione e quella relativa all’infedeltà patrimoniale già prevista dal codice all’art. 2634 c.c.; sulle fattispecie codicistiche di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), che il disegno di legge vuole ridisegnare eliminando la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”; nonché su talune disposizioni in materia di diritto penale fallimentare (con la modifica dell’art. 218 l. fall., sul ricorso abusivo al credito), bancario (col ripristino del delitto di mendacio bancario, già previsto dall’art. 137, primo comma, Testo Unico Bancario e abrogato dalla riforma dei reati societari del 2002) e finanziario (con l’innovazione del sistema di incriminazione in tema di attività di revisione: nuovo art. 174 bis TUF; e con l’introduzione del delitto di corruzione dei revisori: nuovo art. 174 ter TUF). A seguito di un excursus sulla struttura delle nuove fattispecie che verrebbero a delinearsi a seguito dell’approvazione del disegno di legge e sul rapporto tra queste e l’apparato normativo preesistente l’A. conclude evidenziando taluni aspetti problematici relativi alla tecnica di incriminazione scelta dal legislatore, il quale influenzato, talvolta, dalla necessità di rimediare “a caldo” alle nuove esigenze manifestate dai casi economico-giudiziari più eclatanti, rischia di soprassedere sugli imprescindibili criteri di coerenza e ragionevolezza che, invece, dovrebbero ispirare un corretto sistema penale.
PROBLEMI LEGALI - Il d.d.l. sulla tutela del risparmio: le sanzioni / Severino, Paola. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - 7/8(2004), pp. 60-65.
PROBLEMI LEGALI - Il d.d.l. sulla tutela del risparmio: le sanzioni
SEVERINO, PAOLA
2004
Abstract
Col presente lavoro l’A. analizza e commenta, sul piano tecnico, le disposizioni di rilievo penale contenute nel disegno di legge sulla tutela del risparmio, che verrà in un momento successivo approvato in via definitiva dalle Camere e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. In particolare, l’attenzione è rivolta all’analisi degli artt. 60 e ss. del d.d.l., che intervengono, in modo più o meno incisivo, sulle fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., nonché sul reato di falso in prospetto di cui all’art. 2623 c.c. (abrogato e confluito nel testo Unico della Finanza, all’art. 173 bis); sulla materia del conflitto di interessi dell’amministratore, con la introduzione del art. 2629 bis c.c. e sul rapporto problematico tra tale nuova incriminazione e quella relativa all’infedeltà patrimoniale già prevista dal codice all’art. 2634 c.c.; sulle fattispecie codicistiche di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), che il disegno di legge vuole ridisegnare eliminando la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”; nonché su talune disposizioni in materia di diritto penale fallimentare (con la modifica dell’art. 218 l. fall., sul ricorso abusivo al credito), bancario (col ripristino del delitto di mendacio bancario, già previsto dall’art. 137, primo comma, Testo Unico Bancario e abrogato dalla riforma dei reati societari del 2002) e finanziario (con l’innovazione del sistema di incriminazione in tema di attività di revisione: nuovo art. 174 bis TUF; e con l’introduzione del delitto di corruzione dei revisori: nuovo art. 174 ter TUF). A seguito di un excursus sulla struttura delle nuove fattispecie che verrebbero a delinearsi a seguito dell’approvazione del disegno di legge e sul rapporto tra queste e l’apparato normativo preesistente l’A. conclude evidenziando taluni aspetti problematici relativi alla tecnica di incriminazione scelta dal legislatore, il quale influenzato, talvolta, dalla necessità di rimediare “a caldo” alle nuove esigenze manifestate dai casi economico-giudiziari più eclatanti, rischia di soprassedere sugli imprescindibili criteri di coerenza e ragionevolezza che, invece, dovrebbero ispirare un corretto sistema penale.File | Dimensione | Formato | |
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