Durante la pendenza di un termine previsto per l’adempimento, l’ordinamento restringe il fascio degli effetti ricondotti al contratto. Si pensi al termine previsto a favore del debitore: anteriormente alla scadenza, il creditore non può esigere l’esecuzione della prestazione; ma a tale inesigibilità corrisponde la rilevanza del contegno osservato dal debitore, il quale non può ripetere ciò che ha pagato. Da un lato, vi è la rilevanza dell’inadempimento, cui non corrisponde un obbligo risarcitorio; dall’altro, vi è la rilevanza dell’adempimento, cui corrisponde una soluti retentio. Il decorso del termine di adempimento, di regola, determina lo scioglimento del rapporto soltanto se accompagnato dalla esecuzione della prestazione dovuta. Se al contegno adempiente del debitore l’ordinamento rannoda la vicenda estintiva dell’originario obbligo, all’inadempimento del debitore è ricondotta la vicenda costitutiva di un nuovo obbligo risarcitorio, che si aggiunge a quello già esistente senza estinguerlo. Tale disciplina incontra una deroga nelle ipotesi in cui il termine, che inutilmente decorra, debba “considerarsi essenziale” nell’interesse del creditore. In questo caso, secondo quanto stabilito dall’art. 1457 c.c., qualora voglia esigere l’esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine, il creditore “deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni”; e, in assenza della notizia, “il contratto s’intende risoluto di diritto, anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”. La disposizione richiamata solleva due principali questioni: quella della “notizia”, che se data entro tre giorni dalla scadenza del termine consente al creditore di esigere ugualmente l’esecuzione della prestazione; e quella dell’adempimento, posteriore anche al decorso dei tre giorni, ammesso dalla tuttora prevalente giurisprudenza. In entrambe le ipotesi, come può reputarsi rilevante l’esecuzione di una prestazione che parrebbe trovare fonte in un’obbligazione ormai estinta?

Proto, Massimo. (2019). Clausola determinativa di un termine per l’adempimento. In M. Confortini (Eds.), Clausole negoziali: profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche (pp. 209-233). IPSOA (Wolters Kluwer Italia). Isbn: 978-88-598-2136-6.

Clausola determinativa di un termine per l’adempimento

Massimo Proto
2019

Abstract

Durante la pendenza di un termine previsto per l’adempimento, l’ordinamento restringe il fascio degli effetti ricondotti al contratto. Si pensi al termine previsto a favore del debitore: anteriormente alla scadenza, il creditore non può esigere l’esecuzione della prestazione; ma a tale inesigibilità corrisponde la rilevanza del contegno osservato dal debitore, il quale non può ripetere ciò che ha pagato. Da un lato, vi è la rilevanza dell’inadempimento, cui non corrisponde un obbligo risarcitorio; dall’altro, vi è la rilevanza dell’adempimento, cui corrisponde una soluti retentio. Il decorso del termine di adempimento, di regola, determina lo scioglimento del rapporto soltanto se accompagnato dalla esecuzione della prestazione dovuta. Se al contegno adempiente del debitore l’ordinamento rannoda la vicenda estintiva dell’originario obbligo, all’inadempimento del debitore è ricondotta la vicenda costitutiva di un nuovo obbligo risarcitorio, che si aggiunge a quello già esistente senza estinguerlo. Tale disciplina incontra una deroga nelle ipotesi in cui il termine, che inutilmente decorra, debba “considerarsi essenziale” nell’interesse del creditore. In questo caso, secondo quanto stabilito dall’art. 1457 c.c., qualora voglia esigere l’esecuzione della prestazione nonostante la scadenza del termine, il creditore “deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni”; e, in assenza della notizia, “il contratto s’intende risoluto di diritto, anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”. La disposizione richiamata solleva due principali questioni: quella della “notizia”, che se data entro tre giorni dalla scadenza del termine consente al creditore di esigere ugualmente l’esecuzione della prestazione; e quella dell’adempimento, posteriore anche al decorso dei tre giorni, ammesso dalla tuttora prevalente giurisprudenza. In entrambe le ipotesi, come può reputarsi rilevante l’esecuzione di una prestazione che parrebbe trovare fonte in un’obbligazione ormai estinta?
2019
978-88-598-2136-6
clausola termine adempimento ritardo
Proto, Massimo. (2019). Clausola determinativa di un termine per l’adempimento. In M. Confortini (Eds.), Clausole negoziali: profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche (pp. 209-233). IPSOA (Wolters Kluwer Italia). Isbn: 978-88-598-2136-6.
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