Le Sezioni unite hanno posto fine ai contrasti insorti, in seno alla VI Sezione, circa i rapporti tra il delitto di millantato credito c.d. ‘‘corruttivo’’ (2º comma dell’abrogato art. 346 c.p.) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), come riformato dalla L. n. 3/2019. La pronuncia, nel negare la continuità normativa tra le due fattispecie, smentisce il dichiarato intento del legislatore della ‘‘spazzacorrotti’’ di far confluire tutte le condotte prima punibili ai sensi dell’art. 346 c.p. nel nuovo ‘‘reato-contratto’’, ma appare rispettosa dei criteri consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di diritto intertemporale e successione di leggi penali nel tempo. Tale decisione, unitamente ora alla L. n. 114/2024 che ha espunto dall’art. 346-bis il riferimento alle influenze solo ‘‘vantate’’, decreta di fatto la fine della millenaria figura della venditio fumi, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è , però , punita meno severamente ed è procedibile a querela.
Mongillo, Vincenzo. (2025). Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo?. GIURISPRUDENZA ITALIANA, (ISSN: 2240-2411),1, 169-177.
Millantato credito e traffico di influenze illecite dalle Sezioni unite alla legge Nordio: un tramonto parallelo?
Mongillo
2025
Abstract
Le Sezioni unite hanno posto fine ai contrasti insorti, in seno alla VI Sezione, circa i rapporti tra il delitto di millantato credito c.d. ‘‘corruttivo’’ (2º comma dell’abrogato art. 346 c.p.) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), come riformato dalla L. n. 3/2019. La pronuncia, nel negare la continuità normativa tra le due fattispecie, smentisce il dichiarato intento del legislatore della ‘‘spazzacorrotti’’ di far confluire tutte le condotte prima punibili ai sensi dell’art. 346 c.p. nel nuovo ‘‘reato-contratto’’, ma appare rispettosa dei criteri consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di diritto intertemporale e successione di leggi penali nel tempo. Tale decisione, unitamente ora alla L. n. 114/2024 che ha espunto dall’art. 346-bis il riferimento alle influenze solo ‘‘vantate’’, decreta di fatto la fine della millenaria figura della venditio fumi, con qualche problematico residuo di tipicità nel perimetro della truffa, la cui ipotesi base è , però , punita meno severamente ed è procedibile a querela.| File | Dimensione | Formato | |
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