Un elemento necessario delle costituzioni in senso moderno è, in base al celeberrimo art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (§ III.1.2.2), assieme alla garanzia dei diritti, quello della separazione dei poteri: «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». È noto come la Costituzione italiana si ispiri, sin dalla sua stessa architettura, al contenuto di tale articolo e come attraverso di esso si colleghi alle radici del costituzionalismo, che in quell’articolo sono ben riflesse e sintetizzate. L’avere dedicato la parte I della Costituzione ai «diritti e doveri dei cittadini» e la parte II all’«ordinamento della Repubblica» rispecchia perciò fedelmente i requisiti delle costituzioni in senso moderno. La parte II della Costituzione, sull’«ordinamento della Repubblica», appare volta appunto ad assicurare un’adeguata separazione dei poteri: ossia, nell’ordine in cui sono disciplinati, il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario, con l’importante aggiunta del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. Senza ovviamente dimenticare la dimensione verticale del medesimo principio, che si traduce nella previsione, e nella garanzia, delle autonomie regionali e locali.
Benvenuti, M.; Bifulco, Raffaele (Eds.). (2024). L'organizzazione costituzionale. Volume IV (Trattato di diritto costituzionale). Giappichelli. Isbn: 9791221109429.
L'organizzazione costituzionale. Volume IV (Trattato di diritto costituzionale)
R. Bifulco
2024
Abstract
Un elemento necessario delle costituzioni in senso moderno è, in base al celeberrimo art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (§ III.1.2.2), assieme alla garanzia dei diritti, quello della separazione dei poteri: «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». È noto come la Costituzione italiana si ispiri, sin dalla sua stessa architettura, al contenuto di tale articolo e come attraverso di esso si colleghi alle radici del costituzionalismo, che in quell’articolo sono ben riflesse e sintetizzate. L’avere dedicato la parte I della Costituzione ai «diritti e doveri dei cittadini» e la parte II all’«ordinamento della Repubblica» rispecchia perciò fedelmente i requisiti delle costituzioni in senso moderno. La parte II della Costituzione, sull’«ordinamento della Repubblica», appare volta appunto ad assicurare un’adeguata separazione dei poteri: ossia, nell’ordine in cui sono disciplinati, il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario, con l’importante aggiunta del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. Senza ovviamente dimenticare la dimensione verticale del medesimo principio, che si traduce nella previsione, e nella garanzia, delle autonomie regionali e locali.| File | Dimensione | Formato | |
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