Nel marzo 2024 una reasoned opinion – su una proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità – è stata approvata il giorno precedente rispetto alla scadenza del termine di otto settimane, previsto dalla normativa europea e da quella interna. Si tratta di una violazione dei termini previsti dal parere della Giunta del regolamento del 2010, che disciplina il diritto di rimessione del parere motivato approvato dalla Commissione in Assemblea. La vicenda solleva alcuni interessanti spunti di diritto parlamentare, legati al modo di intendere come meramente ordinatori i termini del diritto parlamentare ed emerge anche in questo caso una evidente “commistione” tra il principio di sussidiarietà, quello di proporzionalità e il merito della proposta. Obiettivo del contributo è pertanto quello di ricostruire la vicenda poc’anzi richiamata, inquadrandola nel più ampio contesto dei procedimenti euro-nazionali, per poi svolgere alcune considerazioni sulla trasformazione del ruolo del Parlamento e sulle conseguenze – anche procedurali – che se ne devono trarre.
Una nuova vicenda nelle procedure europee del Parlamento italiano: l’espressione del parere motivato sulla sussidiarietà a ridosso delle otto settimane e le sue conseguenze / Bartolucci, Luca. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 3(2024), pp. 132-152.
Una nuova vicenda nelle procedure europee del Parlamento italiano: l’espressione del parere motivato sulla sussidiarietà a ridosso delle otto settimane e le sue conseguenze
BARTOLUCCI L
2024
Abstract
Nel marzo 2024 una reasoned opinion – su una proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità – è stata approvata il giorno precedente rispetto alla scadenza del termine di otto settimane, previsto dalla normativa europea e da quella interna. Si tratta di una violazione dei termini previsti dal parere della Giunta del regolamento del 2010, che disciplina il diritto di rimessione del parere motivato approvato dalla Commissione in Assemblea. La vicenda solleva alcuni interessanti spunti di diritto parlamentare, legati al modo di intendere come meramente ordinatori i termini del diritto parlamentare ed emerge anche in questo caso una evidente “commistione” tra il principio di sussidiarietà, quello di proporzionalità e il merito della proposta. Obiettivo del contributo è pertanto quello di ricostruire la vicenda poc’anzi richiamata, inquadrandola nel più ampio contesto dei procedimenti euro-nazionali, per poi svolgere alcune considerazioni sulla trasformazione del ruolo del Parlamento e sulle conseguenze – anche procedurali – che se ne devono trarre.File | Dimensione | Formato | |
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