SOMMARIO: 1. “L’obiettiva convergenza dei ruoli […] tra il giudice e il consulente”, secondo la Corte di cassazione: un ritorno alle origini. – 2. La progressiva separazione della peri-zia come il (giudizio di) fatto dal (-la decisione di) diritto. – 3. Il ritorno al “giudizio inte-grale” e all’assorbimento della prova nell’argomentazione nella più recente giurispru-denza della Corte: la svalutazione del contraddittorio. – 4. Il movente ideologico di pa-tefacere veritatem alla base della riduzione a unità di perizia e giudizio; le soluzioni or-dinamentali e processuali fino alla consuetudo Italiae generalis di deferire all’esperto la questione sottoposta al giudice. – 5. La “recisa separazione” della perizia dalla prova promossa da Carnelutti e l’idea del Codice per il consulente quale autore di giudizi. – 6. La critica: l’apporto del perito rimane – come quello del testimone – un fatto, oggetto di un giudizio (ulteriore e) insopprimibile, a pena di obbligatorietà della conclusione del pe-rito. La necessaria divisione del lavoro epistemico: il rapporto tra giudice e consulente, e il ruolo delle parti. – 7. Deferenza epistemica e deferenza semantica quali condizioni (ri-spettivamente positiva e negativa) per legittimare l’impiego di un sapere altro: modalità di assicurazione del primato del giudizio giurisdizionale. – 8. Rinnovazione dell’attività di consulenza e sostituzione del perito quali garanzie di mantenimento, di là della de-terminazione originaria di fare ricorso al c.t.u., del primato del giudizio giurisdizionale (i.e., che si attua nel contraddittorio); in particolare, “la facoltà di disporre la rinnova-zione delle indagini”. – 9. (Segue): il dovere di disporre la rinnovazione delle indagini quale situazione soggettiva del giudice nel contraddittorio con le parti. La c.t.u. quale procedimento in contraddittorio con le parti e irriducibile uno actu. – 10. (Segue): la so-stituzione del consulente per “gravi motivi” quale rimedio estremo la cui esigenza emer-ge dal contraddittorio con le parti. Iudex peritus peritorum. – 11. Il contraddittorio qua-le metodo scientifico del processo (in assenza di garanzie sulle qualità soggettive del pe-rito). – 12. “Il paradosso della perizia” può sciogliersi soltanto nella garanzia del con-traddittorio. In favore dell’estensione del contraddittorio alla designazione del consu-lente. – 13. Regula generalis est quod partes peritos eligant, et eis discordantibus iu-dex. ZPO e LEC come modelli partecipativi. – 14. Praticabilità del modello partecipati-vo secondo gli schemi del diritto amministrativo (art. 11, legge n. 241 del 1990). Con-clusioni sull’importanza del sindacato sulle presunzioni semplici ai fini del controllo sul vizio logico della motivazione in fatto. – 15. La deferenza epistemica necessariamente ad alterum: critica alla tesi della dispensabilità del procedimento di c.t.u. in caso di giu-dice perìto nell’arte o nella scienza applicabile; rinnovazione e sostituzione quali rimedi (o forme essenziali del contraddittorio) altrimenti impraticabili. – 16. Il procedimento di istruzione probatoria mediante c.t.u. quale garanzia particolare del principio dispositi-vo: parti e consulente soli autori di affermazioni di verità dei fatti rilevanti. – 17. La svolta ideologica della Corte di cassazione contraria al valore di conservazione del principio dispositivo. – 18. C.t.u. e arbitrato: verifica dei limiti di disponibilità del proce-dimento riservabile al terzo. – 19. (Segue): distinzione dalla perizia arbitrale quale ri-nuncia all’accertamento giudiziario della quaestio facti. Giudizio di fatto e giudizio di diritto come vicenda diacronica. – 20. C.t.u. e giudizio di diritto: il rasoio di Occam di “law […] pleaded as fact”. Giudizio statuale e giudizio arbitrale. L’arbitro non giurista: le questioni del ricorso alla consulenza giuridica e del mancato ricorso a quella tecnica.
Lo stato presente del procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico / Auletta, Ferruccio. - (2024), pp. 3-28.
Lo stato presente del procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico
F. Auletta
2024
Abstract
SOMMARIO: 1. “L’obiettiva convergenza dei ruoli […] tra il giudice e il consulente”, secondo la Corte di cassazione: un ritorno alle origini. – 2. La progressiva separazione della peri-zia come il (giudizio di) fatto dal (-la decisione di) diritto. – 3. Il ritorno al “giudizio inte-grale” e all’assorbimento della prova nell’argomentazione nella più recente giurispru-denza della Corte: la svalutazione del contraddittorio. – 4. Il movente ideologico di pa-tefacere veritatem alla base della riduzione a unità di perizia e giudizio; le soluzioni or-dinamentali e processuali fino alla consuetudo Italiae generalis di deferire all’esperto la questione sottoposta al giudice. – 5. La “recisa separazione” della perizia dalla prova promossa da Carnelutti e l’idea del Codice per il consulente quale autore di giudizi. – 6. La critica: l’apporto del perito rimane – come quello del testimone – un fatto, oggetto di un giudizio (ulteriore e) insopprimibile, a pena di obbligatorietà della conclusione del pe-rito. La necessaria divisione del lavoro epistemico: il rapporto tra giudice e consulente, e il ruolo delle parti. – 7. Deferenza epistemica e deferenza semantica quali condizioni (ri-spettivamente positiva e negativa) per legittimare l’impiego di un sapere altro: modalità di assicurazione del primato del giudizio giurisdizionale. – 8. Rinnovazione dell’attività di consulenza e sostituzione del perito quali garanzie di mantenimento, di là della de-terminazione originaria di fare ricorso al c.t.u., del primato del giudizio giurisdizionale (i.e., che si attua nel contraddittorio); in particolare, “la facoltà di disporre la rinnova-zione delle indagini”. – 9. (Segue): il dovere di disporre la rinnovazione delle indagini quale situazione soggettiva del giudice nel contraddittorio con le parti. La c.t.u. quale procedimento in contraddittorio con le parti e irriducibile uno actu. – 10. (Segue): la so-stituzione del consulente per “gravi motivi” quale rimedio estremo la cui esigenza emer-ge dal contraddittorio con le parti. Iudex peritus peritorum. – 11. Il contraddittorio qua-le metodo scientifico del processo (in assenza di garanzie sulle qualità soggettive del pe-rito). – 12. “Il paradosso della perizia” può sciogliersi soltanto nella garanzia del con-traddittorio. In favore dell’estensione del contraddittorio alla designazione del consu-lente. – 13. Regula generalis est quod partes peritos eligant, et eis discordantibus iu-dex. ZPO e LEC come modelli partecipativi. – 14. Praticabilità del modello partecipati-vo secondo gli schemi del diritto amministrativo (art. 11, legge n. 241 del 1990). Con-clusioni sull’importanza del sindacato sulle presunzioni semplici ai fini del controllo sul vizio logico della motivazione in fatto. – 15. La deferenza epistemica necessariamente ad alterum: critica alla tesi della dispensabilità del procedimento di c.t.u. in caso di giu-dice perìto nell’arte o nella scienza applicabile; rinnovazione e sostituzione quali rimedi (o forme essenziali del contraddittorio) altrimenti impraticabili. – 16. Il procedimento di istruzione probatoria mediante c.t.u. quale garanzia particolare del principio dispositi-vo: parti e consulente soli autori di affermazioni di verità dei fatti rilevanti. – 17. La svolta ideologica della Corte di cassazione contraria al valore di conservazione del principio dispositivo. – 18. C.t.u. e arbitrato: verifica dei limiti di disponibilità del proce-dimento riservabile al terzo. – 19. (Segue): distinzione dalla perizia arbitrale quale ri-nuncia all’accertamento giudiziario della quaestio facti. Giudizio di fatto e giudizio di diritto come vicenda diacronica. – 20. C.t.u. e giudizio di diritto: il rasoio di Occam di “law […] pleaded as fact”. Giudizio statuale e giudizio arbitrale. L’arbitro non giurista: le questioni del ricorso alla consulenza giuridica e del mancato ricorso a quella tecnica.File | Dimensione | Formato | |
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