Al postutto, risolto in fattispecie di danno negativo, l’« obbligo » dell’art. 1337 c.c. esibisce uno statuto semplice, secondo la disciplina ricavabile dagli art. 1218/2043/2697; 1223/2056; 2647 c.c.; statuto, assimilabile a quello del danno aquiliano. Deve invece escludersi l’applicazione degli art. 1174, 1218/1256 (con preciso riguardo al regime dell’impossibilità), 1225, 2646, 2740, 2900 ss. c.c. La malafede precontrattuale parrebbe svelarsi una fattispecie di danno ingiusto. Prima del danno, nulla.
Responsabilità precontrattuale / Orlandi, Mauro. - 1:(2021), pp. 996-1031.
Responsabilità precontrattuale
Orlandi Mauro
2021
Abstract
Al postutto, risolto in fattispecie di danno negativo, l’« obbligo » dell’art. 1337 c.c. esibisce uno statuto semplice, secondo la disciplina ricavabile dagli art. 1218/2043/2697; 1223/2056; 2647 c.c.; statuto, assimilabile a quello del danno aquiliano. Deve invece escludersi l’applicazione degli art. 1174, 1218/1256 (con preciso riguardo al regime dell’impossibilità), 1225, 2646, 2740, 2900 ss. c.c. La malafede precontrattuale parrebbe svelarsi una fattispecie di danno ingiusto. Prima del danno, nulla.File in questo prodotto:
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