Recentemente parrebbe profilarsi un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine al trattamento impositivo ai fini dell’imposta di registro della clausola penale e della pattuizione con cui le parti predeterminino gli interessi moratori. Da un lato, l’Agenzia delle entrate ritiene che tali pattuizioni assurgano al rango di “disposizioni” che, in quanto non richieste dalla legge, sarebbero autonome rispetto al contratto cui accedono, con conseguente applicazione dell’art. 21, 1˚ comma, t.u.r. Dall’altro lato, la tesi dei contribuenti, e condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria di merito, ritiene che siffatte pattuizioni, in quanto meramente accessorie, sarebbero necessariamente connesse, nel senso indicato dall’art. 21, 2˚ comma, t.u.r., al negozio presentato per la registrazione. Con il presente contributo si intende approfondire le argomentazioni giuridiche sottese alle opposte ricostruzioni, ivi evidenziando che ciò che parrebbe mancare nelle predette clausole è rappresentato non già e non tanto dal nesso di necessaria dipendenza, quanto e piuttosto i requisiti minimi per poter essere intese, a monte, quali “disposizioni” rilevanti ai fini dell’imposta di registro.
La “disposizione” nell’imposta di registro quale nucleo centrale della fattispecie imponibile: considerazioni in ordine al trattamento impositivo della clausola penale e della predeterminazione degli interessi moratori / Golisano, Matteo. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 3(2022), pp. 842-865.
La “disposizione” nell’imposta di registro quale nucleo centrale della fattispecie imponibile: considerazioni in ordine al trattamento impositivo della clausola penale e della predeterminazione degli interessi moratori
Matteo Golisano
2022
Abstract
Recentemente parrebbe profilarsi un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine al trattamento impositivo ai fini dell’imposta di registro della clausola penale e della pattuizione con cui le parti predeterminino gli interessi moratori. Da un lato, l’Agenzia delle entrate ritiene che tali pattuizioni assurgano al rango di “disposizioni” che, in quanto non richieste dalla legge, sarebbero autonome rispetto al contratto cui accedono, con conseguente applicazione dell’art. 21, 1˚ comma, t.u.r. Dall’altro lato, la tesi dei contribuenti, e condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria di merito, ritiene che siffatte pattuizioni, in quanto meramente accessorie, sarebbero necessariamente connesse, nel senso indicato dall’art. 21, 2˚ comma, t.u.r., al negozio presentato per la registrazione. Con il presente contributo si intende approfondire le argomentazioni giuridiche sottese alle opposte ricostruzioni, ivi evidenziando che ciò che parrebbe mancare nelle predette clausole è rappresentato non già e non tanto dal nesso di necessaria dipendenza, quanto e piuttosto i requisiti minimi per poter essere intese, a monte, quali “disposizioni” rilevanti ai fini dell’imposta di registro.File | Dimensione | Formato | |
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