La problematicità del rapporto tra scienza e processo è destinata ad acuirsi con riferimento alle neuroscienze. Queste, infatti, si caratterizzano per un campo di azione perfettamente sovrapponibile a quello dell’accertamento penalistico, con conseguente difficoltà di provvedere a momenti di verifica falsificazionista. Ma, anche a prescindere dalla “scientificità” del metodo, la prospettiva neuroscientifica evidenzia momenti di “crisi” con l’ordinamento, avuto riguardo al limite di autodeterminazione tutelato dall’art. 188 c.p.p. Occorre, peraltro, tenere alta la guardia rispetto al pericolo che il sapere neuroscientifico si sostituisca a quello del giudice, dovendo lo stesso, sul piano del metodo, essere verificato attraverso l’attività confutazionista del contraddittorio. Solo così il giudice può mantenere inalterata la sua funzione di giudizio e non procedere a indebite abdicazioni in favore di teorie scientiste con “ritorni” di deriva neopositivistica.
Neuroscienze e processo penale: il ragionamento probatorio tra chimica valutativa e logica razionale / Dinacci, Filippo. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4179. - 2(2016), pp. 1-10.
Neuroscienze e processo penale: il ragionamento probatorio tra chimica valutativa e logica razionale
Dinacci Filippo
2016
Abstract
La problematicità del rapporto tra scienza e processo è destinata ad acuirsi con riferimento alle neuroscienze. Queste, infatti, si caratterizzano per un campo di azione perfettamente sovrapponibile a quello dell’accertamento penalistico, con conseguente difficoltà di provvedere a momenti di verifica falsificazionista. Ma, anche a prescindere dalla “scientificità” del metodo, la prospettiva neuroscientifica evidenzia momenti di “crisi” con l’ordinamento, avuto riguardo al limite di autodeterminazione tutelato dall’art. 188 c.p.p. Occorre, peraltro, tenere alta la guardia rispetto al pericolo che il sapere neuroscientifico si sostituisca a quello del giudice, dovendo lo stesso, sul piano del metodo, essere verificato attraverso l’attività confutazionista del contraddittorio. Solo così il giudice può mantenere inalterata la sua funzione di giudizio e non procedere a indebite abdicazioni in favore di teorie scientiste con “ritorni” di deriva neopositivistica.File | Dimensione | Formato | |
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