The precautionary measures’system of the Republic of San Marino is not in line with the European minimum standards and nothing seems to be effective but a reform. Since the Republic of San Marino belongs to the European Council and therefore it’s going to adapt its legislation, legal practitioners must use all of their interpretation tools. It should also be noted that such regulation about personal precautionary measures considers only the “cases” of the restriction of personal freedom, neglecting the conditions. The lack of purposes makes the internal control system ineffective, as it concerns open standards. Furthermore, any provision of the statutory maximum time limits for preventive detention is missing. The regulatory framework stresses the conflict with Article 5 ECHR and with its interpretation by the European Court. The result is the obligation of an interpretative compliance that could even reach the power to disapply a domestic standard where it turns to be in contrast with ECHR’s principles or with their direct application, to the extent that the normative provision is appropriate to become a rule.

Il regime delle misure cautelari della Repubblica di San Marino non risulta al passo con i minimi europei e la situazione è tale che non pare correggibile se non con una riforma. In attesa di improcrastinabili adempimenti legislativi imposti anche dal fatto che la Repubblica di San Marino è uno Stato membro del Consiglio di Europa, l’interprete deve dare fondo alle risorse esegetiche. Bisogna allora prendere atto che la disciplina sammarinese delle cautele personali si limita a prevedere i “casi” della limitazione della libertà personale, risultando silente quanto ai modi. Di qui l’evidenziarsi di fattispecie prive di “finalismo cautelare” a cui si aggiunge la mancata previsione dei termini massimi di custodia cautelare. Il quadro normativo evidenzia il conflitto con l’art. 5 Cedu e con l’interpretazione che dello stesso ne ha fornito la Corte europea. Ne discende un obbligo di conformazione interpretativa che, con particolare riferimento alla normativa sammarinese, può giungere persino alla disapplicazione della norma interna ogni qual volta risulti in contrasto con i principi della Cedu, o alla diretta applicazione di questi ultimi, nella misura in cui l’enunciato normativo si presti a divenire regola.

Le misure cautelari personali nel C.P.P. della Repubblica di San Marino tra obblighi europei, limiti esegetici e poteri disapplicativi / Dinacci, Filippo. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 56:10(2016), pp. 3914-3928.

Le misure cautelari personali nel C.P.P. della Repubblica di San Marino tra obblighi europei, limiti esegetici e poteri disapplicativi

Dinacci Filippo
2016

Abstract

The precautionary measures’system of the Republic of San Marino is not in line with the European minimum standards and nothing seems to be effective but a reform. Since the Republic of San Marino belongs to the European Council and therefore it’s going to adapt its legislation, legal practitioners must use all of their interpretation tools. It should also be noted that such regulation about personal precautionary measures considers only the “cases” of the restriction of personal freedom, neglecting the conditions. The lack of purposes makes the internal control system ineffective, as it concerns open standards. Furthermore, any provision of the statutory maximum time limits for preventive detention is missing. The regulatory framework stresses the conflict with Article 5 ECHR and with its interpretation by the European Court. The result is the obligation of an interpretative compliance that could even reach the power to disapply a domestic standard where it turns to be in contrast with ECHR’s principles or with their direct application, to the extent that the normative provision is appropriate to become a rule.
2016
Il regime delle misure cautelari della Repubblica di San Marino non risulta al passo con i minimi europei e la situazione è tale che non pare correggibile se non con una riforma. In attesa di improcrastinabili adempimenti legislativi imposti anche dal fatto che la Repubblica di San Marino è uno Stato membro del Consiglio di Europa, l’interprete deve dare fondo alle risorse esegetiche. Bisogna allora prendere atto che la disciplina sammarinese delle cautele personali si limita a prevedere i “casi” della limitazione della libertà personale, risultando silente quanto ai modi. Di qui l’evidenziarsi di fattispecie prive di “finalismo cautelare” a cui si aggiunge la mancata previsione dei termini massimi di custodia cautelare. Il quadro normativo evidenzia il conflitto con l’art. 5 Cedu e con l’interpretazione che dello stesso ne ha fornito la Corte europea. Ne discende un obbligo di conformazione interpretativa che, con particolare riferimento alla normativa sammarinese, può giungere persino alla disapplicazione della norma interna ogni qual volta risulti in contrasto con i principi della Cedu, o alla diretta applicazione di questi ultimi, nella misura in cui l’enunciato normativo si presti a divenire regola.
Le misure cautelari personali nel C.P.P. della Repubblica di San Marino tra obblighi europei, limiti esegetici e poteri disapplicativi / Dinacci, Filippo. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 56:10(2016), pp. 3914-3928.
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