L’amministrazione delle società di capitali e le conseguenti responsabilità rappresentano un tema complesso e dai confini talvolta sfocati, soprattutto dopo lo stravolgimento operato dalla riforma del 2003 che ha visto confondersi e sovrapporsi i due piani della tutela obbligatoria e della tutela reale, all'esito del quale «il quadro delle responsabilità e delle azioni esperibili nei confronti di amministratori e sindaci risulta di conseguenza profondamente modificato». Il rafforzamento del ruolo gestorio in capo all’amministratore, voluto dalla riforma, induce infatti la necessità di far luce sul complesso di regole del 2392 c.c., e soprattutto sui doveri del soggetto chiamato ad amministrare e sui parametri da prendere a riferimento per valutarne l’operato. Sotto questo profilo, per gli Autori viene in considerazione come vera e propria «clausola generale» il concetto di corretta amministrazione, che rende ‘misurabile’ quei doveri di diligenza (come cura degli interessi sociali) e di lealtà (come assenza di conflitto di interessi) che permeano l’attività gestoria. La «sub-clausola generale» è invece rappresentata dal dovere di agire informato, modulabile in maniera differente a seconda se lo si riferisca alle attribuzioni degli amministratori delegati o alle attività del consiglio rispetto alle prime. Quest’ultima considerazione offre poi agli Autori lo spunto – prima di accennare alla responsabilità dei sindaci in termini di responsabilità solidale «sussidiaria e di secondo grado» - per accogliere nel discorso la distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi, doppio livello nell’ambito del quale è comunque necessario escludere un dovere di vigilanza generale in capo ai secondi.
Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali / Mosco, Gian Domenico; Lopreiato, Salvatore. - In: RIVISTA DELLE SOCIETÀ. - ISSN 0035-6018. - 1(2019), pp. 117-149.
Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali
mosco gian domenico
;
2019
Abstract
L’amministrazione delle società di capitali e le conseguenti responsabilità rappresentano un tema complesso e dai confini talvolta sfocati, soprattutto dopo lo stravolgimento operato dalla riforma del 2003 che ha visto confondersi e sovrapporsi i due piani della tutela obbligatoria e della tutela reale, all'esito del quale «il quadro delle responsabilità e delle azioni esperibili nei confronti di amministratori e sindaci risulta di conseguenza profondamente modificato». Il rafforzamento del ruolo gestorio in capo all’amministratore, voluto dalla riforma, induce infatti la necessità di far luce sul complesso di regole del 2392 c.c., e soprattutto sui doveri del soggetto chiamato ad amministrare e sui parametri da prendere a riferimento per valutarne l’operato. Sotto questo profilo, per gli Autori viene in considerazione come vera e propria «clausola generale» il concetto di corretta amministrazione, che rende ‘misurabile’ quei doveri di diligenza (come cura degli interessi sociali) e di lealtà (come assenza di conflitto di interessi) che permeano l’attività gestoria. La «sub-clausola generale» è invece rappresentata dal dovere di agire informato, modulabile in maniera differente a seconda se lo si riferisca alle attribuzioni degli amministratori delegati o alle attività del consiglio rispetto alle prime. Quest’ultima considerazione offre poi agli Autori lo spunto – prima di accennare alla responsabilità dei sindaci in termini di responsabilità solidale «sussidiaria e di secondo grado» - per accogliere nel discorso la distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi, doppio livello nell’ambito del quale è comunque necessario escludere un dovere di vigilanza generale in capo ai secondi.File | Dimensione | Formato | |
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