L’espropriazione forzata è da anni al centro di un processo riformatore balbuziente ma incessante. Spesso, per giustificare la disordinata pioggia di interventi - a volte l’uno tardivo emendamento dell’altro - s’è fatto capo alla “competitività” del nostro sistema di realizzazione dei crediti e al canone di “ragionevole durata” delle procedure esecutive. Occorre però aver chiaro il significato di espressioni quali “effettività”, “competitività”, “efficienza”: se interessa la sola velocità delle procedure, il legislatore degli ultimi anni ha conseguito l’obiettivo, pur pagando il prezzo di aver circondato il g.e. di un drappello di ausiliari il cui onorario graverà sull’espropriato; se riguarda anche la redditività delle vendite, gli esiti non potranno che riconoscersi fallimentari perché la svendita degli immobili pignorati penalizza i creditori, specie chirografari, e soprattutto lo stesso debitore, che può assistere alla liquidazione del suo patrimonio senza liberarsi dei suoi debiti vuoi per i maggiori costi della procedura espropriativa, vuoi per le vendite eseguite a prezzo vile. Anche nell’espropriazione presso terzi occorre aver chiaro cosa si intenda per “efficienza”: se significa semplicemente una procedura più veloce, il legislatore, nella sua balbuzie, ha avuto ragione; se significa invece una procedura più efficiente e affidabile, allora va riconosciuto che il vecchio giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non soltanto era più garantistico per il terzo,maalmeno dava la garanzia di determinare l’oggetto dell’espropriazione, senza le incertezze che sono destinate a emergere quando i giochi sono ormai fatti, e i possibili rimedi consumati. Il g.e. è sempre più al centro di un conflitto - che la presenza del titolo esecutivo non può eliminare, o eliminare del tutto - collocato sempre più dentro l’esecuzione. Ma non possiamo trasformare il g.e. nel soggetto istituzionalmente responsabile della realizzazione “competitiva” del credito e della crescita economica: perché questo compito, seppure non estraneo ai risultati della sua attività, non compete alla giurisdizione
Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari / Capponi, Bruno. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 3(2018), pp. 381-388.
Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari
bruno capponi
2018
Abstract
L’espropriazione forzata è da anni al centro di un processo riformatore balbuziente ma incessante. Spesso, per giustificare la disordinata pioggia di interventi - a volte l’uno tardivo emendamento dell’altro - s’è fatto capo alla “competitività” del nostro sistema di realizzazione dei crediti e al canone di “ragionevole durata” delle procedure esecutive. Occorre però aver chiaro il significato di espressioni quali “effettività”, “competitività”, “efficienza”: se interessa la sola velocità delle procedure, il legislatore degli ultimi anni ha conseguito l’obiettivo, pur pagando il prezzo di aver circondato il g.e. di un drappello di ausiliari il cui onorario graverà sull’espropriato; se riguarda anche la redditività delle vendite, gli esiti non potranno che riconoscersi fallimentari perché la svendita degli immobili pignorati penalizza i creditori, specie chirografari, e soprattutto lo stesso debitore, che può assistere alla liquidazione del suo patrimonio senza liberarsi dei suoi debiti vuoi per i maggiori costi della procedura espropriativa, vuoi per le vendite eseguite a prezzo vile. Anche nell’espropriazione presso terzi occorre aver chiaro cosa si intenda per “efficienza”: se significa semplicemente una procedura più veloce, il legislatore, nella sua balbuzie, ha avuto ragione; se significa invece una procedura più efficiente e affidabile, allora va riconosciuto che il vecchio giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non soltanto era più garantistico per il terzo,maalmeno dava la garanzia di determinare l’oggetto dell’espropriazione, senza le incertezze che sono destinate a emergere quando i giochi sono ormai fatti, e i possibili rimedi consumati. Il g.e. è sempre più al centro di un conflitto - che la presenza del titolo esecutivo non può eliminare, o eliminare del tutto - collocato sempre più dentro l’esecuzione. Ma non possiamo trasformare il g.e. nel soggetto istituzionalmente responsabile della realizzazione “competitiva” del credito e della crescita economica: perché questo compito, seppure non estraneo ai risultati della sua attività, non compete alla giurisdizioneFile | Dimensione | Formato | |
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