Con la L. 8marzo 2017, n. 24 il legislatore ha cercato di rimettere i panni da autentico signore del diritto in una materia da tempo appannaggio di una giurisprudenza assurta al rango non solo di dottrina, ma anche di fonte del diritto. Nel tentativo di porre un argine all’anarchia giurisprudenziale, domina il mantra dell’agognata rifondazione del sistema, che è stato reindirizzato verso il ripristino di assetti dismessi da tempo in nome della maggiore calcolabilità del diritto. Dove non è stato capace di intervenire il legislatore, perché continua a mancare uno statuto speciale della responsabilità delle strutture sanitarie (in particolare nel campo delle infezioni nosocomiali) supplisce, questa volta in modo diverso dal passato, la giurisprudenza con la sentenza in commento, che sul versante dell’onere della prova del nesso causale crea un (ri)bilanciamento da doppio livello eziologico “causalità costitutiva/causalità estintiva”, col secondo attingibile solo quando l’attore abbia sfidato e vinto la sua asimmetria informativa. La svolta ha il sapore della restaurazione, cheminaccia di lasciare il danno lì dove cade.
Nesso di causa e responsabilità della struttura sanitaria: indietro tutta! / Pardolesi, Roberto; Simone, Roberto. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 1(2018), pp. 5-13.
Nesso di causa e responsabilità della struttura sanitaria: indietro tutta!
Roberto Pardolesi;
2018
Abstract
Con la L. 8marzo 2017, n. 24 il legislatore ha cercato di rimettere i panni da autentico signore del diritto in una materia da tempo appannaggio di una giurisprudenza assurta al rango non solo di dottrina, ma anche di fonte del diritto. Nel tentativo di porre un argine all’anarchia giurisprudenziale, domina il mantra dell’agognata rifondazione del sistema, che è stato reindirizzato verso il ripristino di assetti dismessi da tempo in nome della maggiore calcolabilità del diritto. Dove non è stato capace di intervenire il legislatore, perché continua a mancare uno statuto speciale della responsabilità delle strutture sanitarie (in particolare nel campo delle infezioni nosocomiali) supplisce, questa volta in modo diverso dal passato, la giurisprudenza con la sentenza in commento, che sul versante dell’onere della prova del nesso causale crea un (ri)bilanciamento da doppio livello eziologico “causalità costitutiva/causalità estintiva”, col secondo attingibile solo quando l’attore abbia sfidato e vinto la sua asimmetria informativa. La svolta ha il sapore della restaurazione, cheminaccia di lasciare il danno lì dove cade.File | Dimensione | Formato | |
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