La sentenza n. 238 del 2014 sull’immunità degli agenti degli Stati esteri per crimini contro l’umanità farà certamente assai discutere e ha tutte le carte in regola per consolidarsi come una pietra miliare della giurisprudenza della Corte costituzionale. Con la pronuncia in questione la Corte infatti dichiara che la norma internazionale a cui l’ordinamento italiano si conforma, ai sensi dell’art. 10, comma 1, Cost., non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva. Con questa decisione la Corte Costituzionale riporta l’attenzione sui c.d. controlimiti, una categoria di fattura giurisprudenziale, sulla quale la dottrina si è abbondantemente soffermata, che rappresenta una sorta di ultimo baluardo giurisdizionale di tutela della Costituzione. Si tratta infatti di quei principi che non sono modificabili nemmeno mediante la procedura di revisione costituzionale e non possono essere derogati per dare applicazione a quelle norme che, in virtù della speciale copertura costituzionale offerta rispettivamente dagli artt. 7, 10 e 11 Cost. al diritto concordatario, internazionale consuetudinario e dell’Unione Europea, possono normalmente comportare la non applicazione delle norme interne, finanche costituzionali.
La sentenza costituzionale n. 238/2014: tra illecito internazionale e controlimiti / Faraguna, Pietro. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - 3(2015), pp. 267-276.
La sentenza costituzionale n. 238/2014: tra illecito internazionale e controlimiti
FARAGUNA, PIETRO
2015
Abstract
La sentenza n. 238 del 2014 sull’immunità degli agenti degli Stati esteri per crimini contro l’umanità farà certamente assai discutere e ha tutte le carte in regola per consolidarsi come una pietra miliare della giurisprudenza della Corte costituzionale. Con la pronuncia in questione la Corte infatti dichiara che la norma internazionale a cui l’ordinamento italiano si conforma, ai sensi dell’art. 10, comma 1, Cost., non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva. Con questa decisione la Corte Costituzionale riporta l’attenzione sui c.d. controlimiti, una categoria di fattura giurisprudenziale, sulla quale la dottrina si è abbondantemente soffermata, che rappresenta una sorta di ultimo baluardo giurisdizionale di tutela della Costituzione. Si tratta infatti di quei principi che non sono modificabili nemmeno mediante la procedura di revisione costituzionale e non possono essere derogati per dare applicazione a quelle norme che, in virtù della speciale copertura costituzionale offerta rispettivamente dagli artt. 7, 10 e 11 Cost. al diritto concordatario, internazionale consuetudinario e dell’Unione Europea, possono normalmente comportare la non applicazione delle norme interne, finanche costituzionali.File | Dimensione | Formato | |
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