L’autore analizza la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite prevista dall’art. 346 bis c.p. evidenziando come l’assenza, allo stato, di una disciplina sostanziale dell’attività di lobbying, nonché, più in generale, di una regolamentazione del procedimento di formazione e partecipazione alle determinazioni dei decisori pubblici, rischi di rendere assai fluido il confine tra condotte lecite e fatti realmente prodromici alla corruzione e quindi meritevoli di sanzione penale.
Titolo: | Lobbying e rischio penale |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2016 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/166032 |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
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