Nel sistema delle interrelazioni tra la proprietà, il Fisco e il modello dello stato sociale, il tributo, mentre limita la proprietà, allo stesso tempo ne garantisce una maggiore tutela. In materia fiscale, il principio di eguaglianza trova il proprio fondamento, diretto ed indiretto, nelle Carte Costituzionali degli Stati membri, in cui assume una duplice connotazione: giuridica, in termini di parità di posizione dei cittadini, al fine di sottoporre tutti i contribuenti che versano in situazioni identiche al medesimo trattamento fiscale; ed economica, come obbligo di concorrere alla spesa pubblica in eguale misura e, dunque, in virtù della capacità contributiva personale manifestata da ogni consociato. Dal punto di vista comunitario, può osservarsi come, nonostante alcune recenti aperture, il principio di uguaglianza sostanziale, e, quindi, di giustizia distributiva, appaia ancora troppo timidamente nell’ordinamento dell’Unione Europea, sentendo ancora il peso di una logica mercatistica che, seppur in alcuni contesti mitigata, mantiene la sua posizione al vertice della piramide dei valori, così come originariamente delineata dal Trattato di Roma.
Le interrelazioni tra proprietà, diritto sociali e Fisco: dall'assetto costituzionale alle logiche comunitarie / Batalocco, Paola. - (2014).
Le interrelazioni tra proprietà, diritto sociali e Fisco: dall'assetto costituzionale alle logiche comunitarie
BATALOCCO, PAOLA
2014
Abstract
Nel sistema delle interrelazioni tra la proprietà, il Fisco e il modello dello stato sociale, il tributo, mentre limita la proprietà, allo stesso tempo ne garantisce una maggiore tutela. In materia fiscale, il principio di eguaglianza trova il proprio fondamento, diretto ed indiretto, nelle Carte Costituzionali degli Stati membri, in cui assume una duplice connotazione: giuridica, in termini di parità di posizione dei cittadini, al fine di sottoporre tutti i contribuenti che versano in situazioni identiche al medesimo trattamento fiscale; ed economica, come obbligo di concorrere alla spesa pubblica in eguale misura e, dunque, in virtù della capacità contributiva personale manifestata da ogni consociato. Dal punto di vista comunitario, può osservarsi come, nonostante alcune recenti aperture, il principio di uguaglianza sostanziale, e, quindi, di giustizia distributiva, appaia ancora troppo timidamente nell’ordinamento dell’Unione Europea, sentendo ancora il peso di una logica mercatistica che, seppur in alcuni contesti mitigata, mantiene la sua posizione al vertice della piramide dei valori, così come originariamente delineata dal Trattato di Roma.File | Dimensione | Formato | |
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