Il lavoro analizza la decisione con cui la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine ad un’ipotesi di lesioni sfociata in morte del soggetto passivo, ha affermato che ai fini della sussistenza dell’omicidio preterintenzionale è sufficiente che esista un rapporto di causa ed effetto tra la condotta volontaria di lesioni o percosse e l’evento morte, senza dover procedere anche alla valutazione dell’effettiva ‘prevedibilità in concreto’ del verificarsi di quest’ultimo. Prima di esaminare l’opinabile conclusione a cui approda la sentenza, vengono ripercorse le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in ordine alla corretta interpretazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e alle possibili riletture costituzionalmente orientate delle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra le quali rientra anche la preterintezione. Si procede poi alla disamina dei principali orientamenti sorti con riguardo all’art. 584 c.p. ed al relativo criterio di imputazione dell’evento morte. Infine, ci si sofferma sulla soluzione adottata dalla Seconda Sezione e sulle insoddisfacenti motivazioni poste a base della stessa, muovendo in conclusione alcune osservazioni critiche sul criterio prescelto ancora incentrato sul versari in re illicita. Dopo la sentenza Ronci del 2009 delle Sezioni unite la preterintenzione, come tutte le altre forme di responsabilità oggettiva, dovrebbe essere interpretata in maniera conforme al principio di colpevolezza, richiedendo la c.d. ‘colpa in concreto’ per l’imputazione dell’evento non voluto.
Omicidio preterintenzionale: per la Cassazione il criterio di imputazione dell’evento morte è ancora il mero nesso causale / Corigliano, Giulia. - In: LA RIVISTA NELDIRITTO. - ISSN 2280-921X. - (2015), pp. 552-561.
Omicidio preterintenzionale: per la Cassazione il criterio di imputazione dell’evento morte è ancora il mero nesso causale
CORIGLIANO, GIULIA
2015
Abstract
Il lavoro analizza la decisione con cui la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine ad un’ipotesi di lesioni sfociata in morte del soggetto passivo, ha affermato che ai fini della sussistenza dell’omicidio preterintenzionale è sufficiente che esista un rapporto di causa ed effetto tra la condotta volontaria di lesioni o percosse e l’evento morte, senza dover procedere anche alla valutazione dell’effettiva ‘prevedibilità in concreto’ del verificarsi di quest’ultimo. Prima di esaminare l’opinabile conclusione a cui approda la sentenza, vengono ripercorse le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in ordine alla corretta interpretazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e alle possibili riletture costituzionalmente orientate delle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra le quali rientra anche la preterintezione. Si procede poi alla disamina dei principali orientamenti sorti con riguardo all’art. 584 c.p. ed al relativo criterio di imputazione dell’evento morte. Infine, ci si sofferma sulla soluzione adottata dalla Seconda Sezione e sulle insoddisfacenti motivazioni poste a base della stessa, muovendo in conclusione alcune osservazioni critiche sul criterio prescelto ancora incentrato sul versari in re illicita. Dopo la sentenza Ronci del 2009 delle Sezioni unite la preterintenzione, come tutte le altre forme di responsabilità oggettiva, dovrebbe essere interpretata in maniera conforme al principio di colpevolezza, richiedendo la c.d. ‘colpa in concreto’ per l’imputazione dell’evento non voluto.File | Dimensione | Formato | |
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