Il commento concerne l’analisi di una delle norme più dibattute e controverse del d.lg.vo n. 231/2001 ovvero quella che introduce il principio della autonomia della responsabilità dell’ente, pur a prescindere dall'accertamento della responsabilità di una persona fisica determinata. Il lavoro si sofferma, in particolare, sulla verifica circa la compatibilità del principio ex art. 8 con il complessivo sistema delineato dal d.lg.vo n. 231/2001. Al riguardo, nell'ipotesi di mancata identificazione della persona che abbia commesso il reato, un primo ordine di perplessità discende dall'analisi dell’elemento soggettivo del reato: nel caso in cui, a seguito della mancata identificazione dell’autore, non sia possibile ricostruire la colpevolezza del singolo, viene meno la commissione di un vero e proprio «reato» quale presupposto stesso della responsabilità dell’ente. In secondo luogo, in mancanza di identificazione del reo, risulta impossibile verificare se l’autore del reato appartenga alla categoria degli apici o dei sottoposti, con la conseguente incertezza sul regime di responsabilità adottabile (tra art. 6 e art. 7 del d.lg.vo n. 231/2001). Infine, l’assenza di individuazione della persona fisica autrice del reato potrebbe risultare in contrasto con il criterio oggettivo di imputazione dell’illecito all'ente ovvero al requisito dell’aver il reo agito nell'interesse o a vantaggio dell’ente. In definitiva, l’unica possibilità di concreta applicazione dell’art. 8, in linea con le garanzie costituzionali e con i principi di fondo del sistema ex d.lg.vo n. 231, risulta quella dei casi di “imputazione soggettivamente alternativa”, che ricorrono quando non sia in discussione l’effettiva commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell’ente, ma vi sia piuttosto incertezza sull'identità “anagrafica” dell’autore individuale, nell'ambito di una ristretta cerchia di soggetti puntualmente delimitati. Dopo l’analisi dell’ipotesi di non imputabilità dell’autore del reato e di quella dell’estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia, il lavoro si conclude soffermandosi sulle prospettive de iure condendo in tema di autonomia della responsabilità dell’ente.
Autonomia delle responsabilità dell'ente (Commento a D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8) / Bellacosa, Maurizio. - (2014), pp. 216-230.
Autonomia delle responsabilità dell'ente (Commento a D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8)
BELLACOSA, MAURIZIO
2014
Abstract
Il commento concerne l’analisi di una delle norme più dibattute e controverse del d.lg.vo n. 231/2001 ovvero quella che introduce il principio della autonomia della responsabilità dell’ente, pur a prescindere dall'accertamento della responsabilità di una persona fisica determinata. Il lavoro si sofferma, in particolare, sulla verifica circa la compatibilità del principio ex art. 8 con il complessivo sistema delineato dal d.lg.vo n. 231/2001. Al riguardo, nell'ipotesi di mancata identificazione della persona che abbia commesso il reato, un primo ordine di perplessità discende dall'analisi dell’elemento soggettivo del reato: nel caso in cui, a seguito della mancata identificazione dell’autore, non sia possibile ricostruire la colpevolezza del singolo, viene meno la commissione di un vero e proprio «reato» quale presupposto stesso della responsabilità dell’ente. In secondo luogo, in mancanza di identificazione del reo, risulta impossibile verificare se l’autore del reato appartenga alla categoria degli apici o dei sottoposti, con la conseguente incertezza sul regime di responsabilità adottabile (tra art. 6 e art. 7 del d.lg.vo n. 231/2001). Infine, l’assenza di individuazione della persona fisica autrice del reato potrebbe risultare in contrasto con il criterio oggettivo di imputazione dell’illecito all'ente ovvero al requisito dell’aver il reo agito nell'interesse o a vantaggio dell’ente. In definitiva, l’unica possibilità di concreta applicazione dell’art. 8, in linea con le garanzie costituzionali e con i principi di fondo del sistema ex d.lg.vo n. 231, risulta quella dei casi di “imputazione soggettivamente alternativa”, che ricorrono quando non sia in discussione l’effettiva commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell’ente, ma vi sia piuttosto incertezza sull'identità “anagrafica” dell’autore individuale, nell'ambito di una ristretta cerchia di soggetti puntualmente delimitati. Dopo l’analisi dell’ipotesi di non imputabilità dell’autore del reato e di quella dell’estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia, il lavoro si conclude soffermandosi sulle prospettive de iure condendo in tema di autonomia della responsabilità dell’ente.File | Dimensione | Formato | |
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