Il tema della regolamentazione legale dell'autonomia collettiva e della rappresentanza sindacale ha trovato una rinnovata attualità a seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale e della manifestata volontà delle forze politiche di approvare una legge sulla democrazia sindacale. La necessità di tale legge sembra però essere venuta meno con l'approvazione degli accordi interconfederali unitari del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, i quali sono espressione di un sistema maturo, in grado di generare in autonomia un modello di democrazia industriale organico ed auto concluso, fondato sul reciproco riconoscimento delle parti sociali. Un intervento del legislatore che anche operasse una semplice ricezione degli accordi in questione si tradurrebbe in un 'ingessatura delle fisiologiche dinamiche dell'autonomia collettiva, potendo peraltro essere foriero di contrasti fra le confederazioni, laddove non tutte vi sono favorevoli. Questa prospettiva lascia aperto il tema del rapporto RSA-RSU, che però potrebbe essere risolto con il ripristino della letto a dell'art. 19 della l. n. 300/1970, che ha il pregio di distinguere una disciplina legale (semplice, aperta, generale e che può operare come "paracadute" in caso di nuove tensioni tra i sindacati o nel sistema di relazioni collettive) da quella prodotta dall'ordinamento sindacale, a conferma della sua autonomia originaria.
Titolo: | La democrazia sindacale tra legge ed autonomia collettiva - Union democracy: legislation and collective autonomy |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Rivista: | |
Abstract: | Il tema della regolamentazione legale dell'autonomia collettiva e della rappresentanza sindacale ha trovato una rinnovata attualità a seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale e della manifestata volontà delle forze politiche di approvare una legge sulla democrazia sindacale. La necessità di tale legge sembra però essere venuta meno con l'approvazione degli accordi interconfederali unitari del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, i quali sono espressione di un sistema maturo, in grado di generare in autonomia un modello di democrazia industriale organico ed auto concluso, fondato sul reciproco riconoscimento delle parti sociali. Un intervento del legislatore che anche operasse una semplice ricezione degli accordi in questione si tradurrebbe in un 'ingessatura delle fisiologiche dinamiche dell'autonomia collettiva, potendo peraltro essere foriero di contrasti fra le confederazioni, laddove non tutte vi sono favorevoli. Questa prospettiva lascia aperto il tema del rapporto RSA-RSU, che però potrebbe essere risolto con il ripristino della letto a dell'art. 19 della l. n. 300/1970, che ha il pregio di distinguere una disciplina legale (semplice, aperta, generale e che può operare come "paracadute" in caso di nuove tensioni tra i sindacati o nel sistema di relazioni collettive) da quella prodotta dall'ordinamento sindacale, a conferma della sua autonomia originaria. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11385/136203 |
Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
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