L'A. valuta, dapprima congiuntamente, l'accordo interconfederale sulla rappresentanza e la sentenza costituzionale n. 231 del 2013, qualificandoli come eventi idonei ad avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, per poi procedere ad un'analisi separata. L'intesa interconfederale viene ritenuta essenziale per completare il processo di recupero dell'unità sindacale avviato con l'accordo del giugno 2011, ma carente per un duplice ordine di ragioni: irretroattività delle pattuizioni in tema di efficacia della contrattazione e limitato ambito applicativo. L'intervento della Consulta viene valutato con favore, in quanto capace di ridare agibilità sindacale ad una federazione effettivamente rappresentativa, ma ritenuto non risolutivo delle problematiche interpretative connesse ai criteri selettivi per l'identificazione del sindacato cui riconoscere il diritto alla RSA [rappresentanza sindacale aziendale]. La consapevolezza dei limiti della pronuncia pare risiedere negli stessi giudici della Corte e viene rilevata nei possibili interventi suggeriti dalla stessa Consulta al legislatore. Al fine di superare la situazione di incertezza emersa, l'A. suggerisce il ripristino dell'art. 19 Stat. lav., nella sua formulazione prereferendaria, seppur corretto alla luce del mutato contesto politico e legislativo.
Rappresentanza e rappresentatività sindacale tra contrattazione collettiva e giurisprudenza costituzionale - Trade Union Representation and Representativeness: Collective Bargaining and Constitutional Case Law / Pessi, Roberto. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - 4(2013), pp. 950-957.
Rappresentanza e rappresentatività sindacale tra contrattazione collettiva e giurisprudenza costituzionale - Trade Union Representation and Representativeness: Collective Bargaining and Constitutional Case Law
PESSI, ROBERTO
2013
Abstract
L'A. valuta, dapprima congiuntamente, l'accordo interconfederale sulla rappresentanza e la sentenza costituzionale n. 231 del 2013, qualificandoli come eventi idonei ad avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, per poi procedere ad un'analisi separata. L'intesa interconfederale viene ritenuta essenziale per completare il processo di recupero dell'unità sindacale avviato con l'accordo del giugno 2011, ma carente per un duplice ordine di ragioni: irretroattività delle pattuizioni in tema di efficacia della contrattazione e limitato ambito applicativo. L'intervento della Consulta viene valutato con favore, in quanto capace di ridare agibilità sindacale ad una federazione effettivamente rappresentativa, ma ritenuto non risolutivo delle problematiche interpretative connesse ai criteri selettivi per l'identificazione del sindacato cui riconoscere il diritto alla RSA [rappresentanza sindacale aziendale]. La consapevolezza dei limiti della pronuncia pare risiedere negli stessi giudici della Corte e viene rilevata nei possibili interventi suggeriti dalla stessa Consulta al legislatore. Al fine di superare la situazione di incertezza emersa, l'A. suggerisce il ripristino dell'art. 19 Stat. lav., nella sua formulazione prereferendaria, seppur corretto alla luce del mutato contesto politico e legislativo.Pubblicazioni consigliate
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