All’indomani dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare ad opera del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la Rivista “Le Nuove Leggi Civili Commentate” ha dedicato un numero monografico di analisi e commento Alla nuova disciplina. La parte dedicata ai profili fiscali è stata da me curata, avendo riguardo non solo ai profili di stretta esegesi della nuova normativa ma anche alla ricostruzione teorica e di principio del regime fiscale della previdenza complementare. Secondo lo stile del commentario il lavoro risulta suddiviso nell’analisi delle singole norme, partendo dal regime fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, per passare poi al trattamento dei fondi pensione e delle altre forme (collettive ed individuali) pensionistiche complementari e concludersi con l’analisi della disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche erogate. In commento agli articoli 20, 21 e 23 è affrontata anche l’analisi della disciplina transitoria con particolare riguardo al succedersi dei diversi regimi di tassazione dei capitali e delle rendite e alle opzioni offerte ai contribuenti. Soprattutto nel commento all’art. 8 (sul trattamento dei contributi), ma il tema viene ripreso anche in seguito, si delineano le scelte sistematiche operate dal nostro legislatore in ordine al trattamento fiscale della previdenza complementare, per giungere alla conclusione che dopo la riforma del 2005 il legislatore italiano ha scelto un regime E-E-T (esenzione- esenzione-tassazione) ibrido, prevedendo una limitata deducibilità fiscale dei contributi (e dunque un’esenzione limitata), la tassazione – sia pure sostitutiva ed agevolata con un’imposizione nella misura dell’11% – del fondo pensione (e, dunque, anche qui un’esenzione parziale) e la tassazione agevolata, invece, della prestazione pensionistica erogata con un’imposizione sostitutiva particolarmente ridotta del 9/15% (e, quindi, una tassazione parziale).

Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari (Commento agli artt. 8, 11,14,17, 20, 21, 23, D.Lgs. 5 novembre 2005, n. 252 – La nuova disciplina della previdenza complementare) / Marchetti, Fabio. - 3-4:(2007), pp. 899-969.

Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari (Commento agli artt. 8, 11,14,17, 20, 21, 23, D.Lgs. 5 novembre 2005, n. 252 – La nuova disciplina della previdenza complementare)

MARCHETTI, FABIO
2007

Abstract

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare ad opera del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la Rivista “Le Nuove Leggi Civili Commentate” ha dedicato un numero monografico di analisi e commento Alla nuova disciplina. La parte dedicata ai profili fiscali è stata da me curata, avendo riguardo non solo ai profili di stretta esegesi della nuova normativa ma anche alla ricostruzione teorica e di principio del regime fiscale della previdenza complementare. Secondo lo stile del commentario il lavoro risulta suddiviso nell’analisi delle singole norme, partendo dal regime fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, per passare poi al trattamento dei fondi pensione e delle altre forme (collettive ed individuali) pensionistiche complementari e concludersi con l’analisi della disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche erogate. In commento agli articoli 20, 21 e 23 è affrontata anche l’analisi della disciplina transitoria con particolare riguardo al succedersi dei diversi regimi di tassazione dei capitali e delle rendite e alle opzioni offerte ai contribuenti. Soprattutto nel commento all’art. 8 (sul trattamento dei contributi), ma il tema viene ripreso anche in seguito, si delineano le scelte sistematiche operate dal nostro legislatore in ordine al trattamento fiscale della previdenza complementare, per giungere alla conclusione che dopo la riforma del 2005 il legislatore italiano ha scelto un regime E-E-T (esenzione- esenzione-tassazione) ibrido, prevedendo una limitata deducibilità fiscale dei contributi (e dunque un’esenzione limitata), la tassazione – sia pure sostitutiva ed agevolata con un’imposizione nella misura dell’11% – del fondo pensione (e, dunque, anche qui un’esenzione parziale) e la tassazione agevolata, invece, della prestazione pensionistica erogata con un’imposizione sostitutiva particolarmente ridotta del 9/15% (e, quindi, una tassazione parziale).
2007
Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari (Commento agli artt. 8, 11,14,17, 20, 21, 23, D.Lgs. 5 novembre 2005, n. 252 – La nuova disciplina della previdenza complementare) / Marchetti, Fabio. - 3-4:(2007), pp. 899-969.
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