Il codice civile del 1942 aveva scelto di disciplinare la s.r.l. facendo essenzialmente leva sullo schema normativo della s.p.a. con differenze minime in ordine alla convocazione e alla procedura deliberativa dell’assemblea dei soci. La s.r.l. non si presentava come un tipo societario autonomo ma era una vera e propria piccola società per azioni senza azioni costruita mediante un rinvio sistematico alle norme azionarie. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha valorizzato la figura del socio-persona fisica nella convinzione che la società a responsabilità limitata fosse caratterizzata da una compagine sociale ristretta, con pochi soci direttamente interessati alla gestione dell’impresa e una struttura corporativa che poteva (parzialmente) prescindere dall’organizzazione per uffici tipica della società per azioni. La s.r.l. del 2003 non era più una piccola società per azioni senza azioni: si trattava di una società di capitali ma l’ampio spazio concesso all’autonomia statutaria faceva sì che la s.r.l. poteva oscillare tra schemi capitalistici o personalistici. Il tipo s.r.l. era stato pensato dal legislatore attribuendo, da un lato, maggiore spazio all’autonomia contrattuale e, dall’altro lato, riducendo il ruolo delle norme imperative. Corollario della rilevanza del socio, dei rapporti contrattuali tra i medesimi e dell’ampia libertà nella scelta della struttura organizzativa era un arretramento delle norme inderogabili che caratterizzavano il tipo s.r.l. La scelta compiuta dal legislatore del 2003 trovava spiegazione sulla base di un elemento preciso: la società a responsabilità limitata era caratterizzata dall’esclusione della sollecitazione all’investimento in quote di capitali. La riforma del 2003 aveva delineato un sistema normativo coerente e razionale: nella s.r.l. vi era ampia autonomia statutaria in ragione del carattere chiuso della società – il divieto di rappresentare le partecipazioni in azioni e di farne oggetto di offerta al pubblico risparmio – mentre la s.p.a. manteneva un nucleo rilevante di regole inderogabili a tutela di interessi terzi, dei creditori, del mercato e degli azionisti di minoranza per la sua vocazione di società potenzialmente aperta. La s.r.l. aveva come presupposto il carattere chiuso e la stessa disciplina – in tema di governance, poteri di controllo e di reazione dei soci – era costruita in funzione di un tipo societario caratterizzato da una compagine sociale composta da pochi soci. L’evoluzione normativa ha visto assumere al tipo s.r.l. un preciso carattere distintivo rispetto alla s.p.a.: la non equivalente possibilità di reperimento nel mercato dei capitali delle risorse finanziarie sia sotto forma di capitale di debito, sia sotto forma di capitale di rischio. Questi punti fermi sembrano destinati a essere ridimensionati – se non a cadere del tutto – per effetto delle novità normative che hanno interessato il tipo s.r.l. negli ultimi anni. Norme introdotte dal legislatore anche per rendere la nostra s.r.l. concorrenziale rispetto ai tipi societari presenti negli altri paesi europei: una competizione tra i vari ordinamenti – non sempre virtuosa – diretta ad attrarre nuovi investitori. Nel gennaio del 2012 sono state previste nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata e successivamente la s.r.l. a capitale marginale per permettere agli imprenditori di accedere al regime della responsabilità limitata anche con una dotazione patrimoniale iniziale pari a un euro. Nell’ottobre del 2012, il legislatore ha consentito, tra l’altro, alla start up innovativa s.r.l. – un’impresa neonata, minima e innovativa – di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e amministrativo che possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online di capitali di rischio. Nel 2015, questa facoltà è stata estesa alla PMI innovativa s.r.l. che pur avendo numerosi punti di contatto con la start up innovativa s.r.l. si differenzia da quest’ultima per due elementi fondamentali: la PMI innovativa non è una impresa minima in termini dimensionali e non è una qualifica a tempo come invece stabilito per la start up innovativa. Nel 2017, il legislatore ha esteso l’applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012 alle PMI s.r.l., consentendo alla generalità delle piccole e medie imprese s.r.l. di accedere alle deroghe societarie e di offrire al pubblico le proprie quote di partecipazione. Se le deroghe al diritto societario pensate per la start up innovativa s.r.l. costituivano un’eccezione limitata nel tempo e nello spazio, l’applicazione di quest’ultime alla PMI innovativa implica necessariamente una riflessione sul tipo s.r.l. L’evoluzione normativa che ha interessato la s.r.l. dopo la riforma del diritto societario impone quindi una riflessione più generale in merito ai connotati tipologici della s.r.l., apparentemente messi in discussione dall’introduzione di queste deroghe al diritto societario, soprattutto nel momento in cui le norme speciali hanno trovato applicazione nei confronti di un gran numero di s.r.l. Nel lavoro si intende verificare se il superamento della linea di confine tra la s.r.l. e la s.p.a. - in relazione al ricorso al pubblico risparmio - costringe l’interprete a ripensare il collocamento di queste nuove s.r.l. all’interno del sistema societario. In particolare, è opportuno comprendere, da un lato, se la s.r.l.s., la s.r.l. a capitale marginale, la start up e PMI innovativa s.r.l. e la PMI s.r.l. sono ancora riconducibili all’interno del tipo s.r.l. e, dall’altro lato, il rapporto che si instaura tra le norme eccezionali delle nuove s.r.l. e la società a responsabilità limitata di diritto comune. La questione tipologica non è di poco conto. La collocazione o meno delle nuove s.r.l. nel tipo s.r.l., sembra poter fornire un contributo al problema della trasformazione in o da s.r.l., dell’applicazione del diritto di recesso in caso di trasformazione in o da s.r.l. e nella selezione delle norme derogabili da quelle inderogabili. Si tratta di problemi non di poco conto ai quali si aggiunge – nella logica concatenazione fattispecie/disciplina – l’individuazione della normativa eventualmente applicabile alle nuove s.r.l. Affrancare quest’ultime dal tipo societario di origine comporta delle conseguenze anche – e forse soprattutto – sul piano della disciplina: la s.r.l. codicistica è una società in cui non vi sono particolari regole di governance, il controllo è affidato al singolo socio attraverso l’utilizzo di penetranti strumenti d’indagine e non vi è alcuna norma a tutela del mercato finanziario e degli investitori. Ci si deve domandare quanto sia compatibile, anche da un punto di vista costituzionale, il fatto che una s.r.l., magari costituita con un euro di capitale sociale, senza alcun organo di controllo interno, senza alcuna intermediazione di investitori professionali e con un bilancio super semplificato possa offrire in sottoscrizione le proprie quote di partecipazione direttamente al pubblico dei risparmiatori. La questione tipologica solleva quindi l’ulteriore quesito se – nell’attuale sistema del diritto societario – la disciplina dei diversi tipi di società debba essere costruita (soprattutto) in ragione dell’eventuale ricorso o meno al mercato finanziario.

La società a responsabilità limitata PMI (innovativa) / Pirani, Pier Paolo. - (2019 Jun 18).

La società a responsabilità limitata PMI (innovativa)

2019

Abstract

Il codice civile del 1942 aveva scelto di disciplinare la s.r.l. facendo essenzialmente leva sullo schema normativo della s.p.a. con differenze minime in ordine alla convocazione e alla procedura deliberativa dell’assemblea dei soci. La s.r.l. non si presentava come un tipo societario autonomo ma era una vera e propria piccola società per azioni senza azioni costruita mediante un rinvio sistematico alle norme azionarie. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha valorizzato la figura del socio-persona fisica nella convinzione che la società a responsabilità limitata fosse caratterizzata da una compagine sociale ristretta, con pochi soci direttamente interessati alla gestione dell’impresa e una struttura corporativa che poteva (parzialmente) prescindere dall’organizzazione per uffici tipica della società per azioni. La s.r.l. del 2003 non era più una piccola società per azioni senza azioni: si trattava di una società di capitali ma l’ampio spazio concesso all’autonomia statutaria faceva sì che la s.r.l. poteva oscillare tra schemi capitalistici o personalistici. Il tipo s.r.l. era stato pensato dal legislatore attribuendo, da un lato, maggiore spazio all’autonomia contrattuale e, dall’altro lato, riducendo il ruolo delle norme imperative. Corollario della rilevanza del socio, dei rapporti contrattuali tra i medesimi e dell’ampia libertà nella scelta della struttura organizzativa era un arretramento delle norme inderogabili che caratterizzavano il tipo s.r.l. La scelta compiuta dal legislatore del 2003 trovava spiegazione sulla base di un elemento preciso: la società a responsabilità limitata era caratterizzata dall’esclusione della sollecitazione all’investimento in quote di capitali. La riforma del 2003 aveva delineato un sistema normativo coerente e razionale: nella s.r.l. vi era ampia autonomia statutaria in ragione del carattere chiuso della società – il divieto di rappresentare le partecipazioni in azioni e di farne oggetto di offerta al pubblico risparmio – mentre la s.p.a. manteneva un nucleo rilevante di regole inderogabili a tutela di interessi terzi, dei creditori, del mercato e degli azionisti di minoranza per la sua vocazione di società potenzialmente aperta. La s.r.l. aveva come presupposto il carattere chiuso e la stessa disciplina – in tema di governance, poteri di controllo e di reazione dei soci – era costruita in funzione di un tipo societario caratterizzato da una compagine sociale composta da pochi soci. L’evoluzione normativa ha visto assumere al tipo s.r.l. un preciso carattere distintivo rispetto alla s.p.a.: la non equivalente possibilità di reperimento nel mercato dei capitali delle risorse finanziarie sia sotto forma di capitale di debito, sia sotto forma di capitale di rischio. Questi punti fermi sembrano destinati a essere ridimensionati – se non a cadere del tutto – per effetto delle novità normative che hanno interessato il tipo s.r.l. negli ultimi anni. Norme introdotte dal legislatore anche per rendere la nostra s.r.l. concorrenziale rispetto ai tipi societari presenti negli altri paesi europei: una competizione tra i vari ordinamenti – non sempre virtuosa – diretta ad attrarre nuovi investitori. Nel gennaio del 2012 sono state previste nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata e successivamente la s.r.l. a capitale marginale per permettere agli imprenditori di accedere al regime della responsabilità limitata anche con una dotazione patrimoniale iniziale pari a un euro. Nell’ottobre del 2012, il legislatore ha consentito, tra l’altro, alla start up innovativa s.r.l. – un’impresa neonata, minima e innovativa – di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e amministrativo che possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online di capitali di rischio. Nel 2015, questa facoltà è stata estesa alla PMI innovativa s.r.l. che pur avendo numerosi punti di contatto con la start up innovativa s.r.l. si differenzia da quest’ultima per due elementi fondamentali: la PMI innovativa non è una impresa minima in termini dimensionali e non è una qualifica a tempo come invece stabilito per la start up innovativa. Nel 2017, il legislatore ha esteso l’applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012 alle PMI s.r.l., consentendo alla generalità delle piccole e medie imprese s.r.l. di accedere alle deroghe societarie e di offrire al pubblico le proprie quote di partecipazione. Se le deroghe al diritto societario pensate per la start up innovativa s.r.l. costituivano un’eccezione limitata nel tempo e nello spazio, l’applicazione di quest’ultime alla PMI innovativa implica necessariamente una riflessione sul tipo s.r.l. L’evoluzione normativa che ha interessato la s.r.l. dopo la riforma del diritto societario impone quindi una riflessione più generale in merito ai connotati tipologici della s.r.l., apparentemente messi in discussione dall’introduzione di queste deroghe al diritto societario, soprattutto nel momento in cui le norme speciali hanno trovato applicazione nei confronti di un gran numero di s.r.l. Nel lavoro si intende verificare se il superamento della linea di confine tra la s.r.l. e la s.p.a. - in relazione al ricorso al pubblico risparmio - costringe l’interprete a ripensare il collocamento di queste nuove s.r.l. all’interno del sistema societario. In particolare, è opportuno comprendere, da un lato, se la s.r.l.s., la s.r.l. a capitale marginale, la start up e PMI innovativa s.r.l. e la PMI s.r.l. sono ancora riconducibili all’interno del tipo s.r.l. e, dall’altro lato, il rapporto che si instaura tra le norme eccezionali delle nuove s.r.l. e la società a responsabilità limitata di diritto comune. La questione tipologica non è di poco conto. La collocazione o meno delle nuove s.r.l. nel tipo s.r.l., sembra poter fornire un contributo al problema della trasformazione in o da s.r.l., dell’applicazione del diritto di recesso in caso di trasformazione in o da s.r.l. e nella selezione delle norme derogabili da quelle inderogabili. Si tratta di problemi non di poco conto ai quali si aggiunge – nella logica concatenazione fattispecie/disciplina – l’individuazione della normativa eventualmente applicabile alle nuove s.r.l. Affrancare quest’ultime dal tipo societario di origine comporta delle conseguenze anche – e forse soprattutto – sul piano della disciplina: la s.r.l. codicistica è una società in cui non vi sono particolari regole di governance, il controllo è affidato al singolo socio attraverso l’utilizzo di penetranti strumenti d’indagine e non vi è alcuna norma a tutela del mercato finanziario e degli investitori. Ci si deve domandare quanto sia compatibile, anche da un punto di vista costituzionale, il fatto che una s.r.l., magari costituita con un euro di capitale sociale, senza alcun organo di controllo interno, senza alcuna intermediazione di investitori professionali e con un bilancio super semplificato possa offrire in sottoscrizione le proprie quote di partecipazione direttamente al pubblico dei risparmiatori. La questione tipologica solleva quindi l’ulteriore quesito se – nell’attuale sistema del diritto societario – la disciplina dei diversi tipi di società debba essere costruita (soprattutto) in ragione dell’eventuale ricorso o meno al mercato finanziario.
18-giu-2019
La società a responsabilità limitata PMI (innovativa) / Pirani, Pier Paolo. - (2019 Jun 18).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11385/200698
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