1. Al di là degli aspetti tecnici, la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 riafferma la centralità del principio democratico come motore e, allo stesso tempo, limite dell'integrazione europea. Secondo il Giudice delle leggi tedesco, il diritto fondamentale al voto non si esaurisce nel conferimento di “una formale legittimazione del potere statale a livello federale”, bensì garantisce i cittadini da svuotamenti sostanziali della sovranità popolare attraverso trasferimenti di compiti e poteri dal Parlamento nazionale a istituzioni sovranazionali (98) . Tale diritto fondamentale, per come disciplinato dall'art. 38 LF (Legge fondamentale) , esprime il principio democratico sancito nell'art. 20 LF , che è a sua volta dichiarato intangibile, in quanto espressione dell'identità costituzionale, dall'art. 79, c.3, LF Sono proprio questi tre articoli, in sintesi, a rappresentare i parametri costituzionali alla stregua dei quali il Tribunale affronta e risolve la questione sottopostagli (120). Non è questa la sede per entrare nell'analisi dettagliata della sentenza. Provo a riassumere qui i principali e, per lo più, coincidenti motivi dei due ricorsi, dividendoli, per comodità, in due gruppi: quelli più strettamente attinenti al testo costituzionale tedesco e quelli relativi, direttamente o indirettamente, alle norme dei Trattati unionali (mi si perdoni l'inelegante ma utile neologismo). Con riguardo ai primi, il c.d. Währungsunion-Finanzstabilisierungsgesetz del 7 maggio 2010 (la legge che autorizza gli aiuti finanziari alla Grecia) e il c.d. Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetz del 21 maggio 2010 (la legge che ha recepito il provvisorio meccanismo di stabilizzazione previsto dagli Stati dell'unione monetaria) , entrerebbero in illegittima collisione con l'art. 38 LF, che, oltre a garantire il fondamentale diritto al voto, prevede il divieto di mandato imperativo per i membri del Bundestag. Secondo i ricorrenti, la norma garantirebbe che ogni fase del processo d'integrazione unionale venga scandita da adeguate decisioni dei due rami del Parlamento tedesco. Altro rilevante profilo di contrasto con l'art. 38 LF si produrrebbe nella parte in cui il secondo provvedimento normativo si limita a prevedere la ricerca dell'intesa da parte del Governo con la commissione bilancio del Bundestag: esso risulterebbe illegittimo perché permetterebbe al Governo di decidere autonomamente in caso di contrasto con la suddetta commissione.

Il custode della democrazia parlamentare: nota a prima lettura alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria / Bifulco, Raffaele. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - 3(2011), pp. 1-3.

Il custode della democrazia parlamentare: nota a prima lettura alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria

BIFULCO, RAFFAELE
2011

Abstract

1. Al di là degli aspetti tecnici, la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 riafferma la centralità del principio democratico come motore e, allo stesso tempo, limite dell'integrazione europea. Secondo il Giudice delle leggi tedesco, il diritto fondamentale al voto non si esaurisce nel conferimento di “una formale legittimazione del potere statale a livello federale”, bensì garantisce i cittadini da svuotamenti sostanziali della sovranità popolare attraverso trasferimenti di compiti e poteri dal Parlamento nazionale a istituzioni sovranazionali (98) . Tale diritto fondamentale, per come disciplinato dall'art. 38 LF (Legge fondamentale) , esprime il principio democratico sancito nell'art. 20 LF , che è a sua volta dichiarato intangibile, in quanto espressione dell'identità costituzionale, dall'art. 79, c.3, LF Sono proprio questi tre articoli, in sintesi, a rappresentare i parametri costituzionali alla stregua dei quali il Tribunale affronta e risolve la questione sottopostagli (120). Non è questa la sede per entrare nell'analisi dettagliata della sentenza. Provo a riassumere qui i principali e, per lo più, coincidenti motivi dei due ricorsi, dividendoli, per comodità, in due gruppi: quelli più strettamente attinenti al testo costituzionale tedesco e quelli relativi, direttamente o indirettamente, alle norme dei Trattati unionali (mi si perdoni l'inelegante ma utile neologismo). Con riguardo ai primi, il c.d. Währungsunion-Finanzstabilisierungsgesetz del 7 maggio 2010 (la legge che autorizza gli aiuti finanziari alla Grecia) e il c.d. Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetz del 21 maggio 2010 (la legge che ha recepito il provvisorio meccanismo di stabilizzazione previsto dagli Stati dell'unione monetaria) , entrerebbero in illegittima collisione con l'art. 38 LF, che, oltre a garantire il fondamentale diritto al voto, prevede il divieto di mandato imperativo per i membri del Bundestag. Secondo i ricorrenti, la norma garantirebbe che ogni fase del processo d'integrazione unionale venga scandita da adeguate decisioni dei due rami del Parlamento tedesco. Altro rilevante profilo di contrasto con l'art. 38 LF si produrrebbe nella parte in cui il secondo provvedimento normativo si limita a prevedere la ricerca dell'intesa da parte del Governo con la commissione bilancio del Bundestag: esso risulterebbe illegittimo perché permetterebbe al Governo di decidere autonomamente in caso di contrasto con la suddetta commissione.
2011
Il custode della democrazia parlamentare: nota a prima lettura alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria / Bifulco, Raffaele. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - 3(2011), pp. 1-3.
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